L’equo compenso costituisce un grande traguardo per il commercialista e per i professionisti in genere. Quali possono essere le effettive tutele per le loro parcelle professionali in caso di contenzioso col cliente?
L’equo compenso per il commercialista – Argomenti trattati:
La definizione
- L’ambito di applicazione
- Nullità delle clausole che prevedono un compenso non equo
- Indennizzo al professionista
- Disciplina dell’equo compenso
- Altre disposizioni
- Giurisprudenza
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La definizione
L’art. 1, della Legge in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, (di seguito Legge), definisce, per equo compenso, il pagamento, versato al professionista, di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché in linea ai compensi previsti rispettivamente:
- per gli avvocati, dal decreto del Ministro della giustizia da emanarsi in base all’art. 13, comma 6, della L. 31 dicembre 2012, n. 247;
- per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, dai DD.MM. approvati, in base all’ 9, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito nella L. 24 marzo 2012, n. 27;
- per le professioni non organizzate in ordini o collegi (1, comma 2, della L. 14 gennaio 2013, n. 4), “si intende l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o, comunque, con il concorso di questo”, tranne:
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- quelle attività riservate ovvero appannaggio per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi (Art. 2229 c.c.);
- le professioni sanitarie e relative attività tipiche o riservate per legge;
- le attività e i mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio, regolamentati da particolari normative.
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L’ambito di applicazione
Il successivo art. 2, della Legge, delimita la sua applicabilità ai rapporti professionali, che hanno per oggetto la prestazione d’opera intellettuale (Art. 2230 c.c.), regolati da convenzioni che regolamentano l’esecuzione, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore di:
- imprese bancarie e