Per usufruire del bonus pubblicità 2023, imprese e autonomi devono inviare entro venerdì prossimo 9 febbraio la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti pubblicitari realizzati l’anno scorso. Guida all’adempimento.
Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che hanno provveduto alla prenotazione del bonus pubblicità 2023 devono provvedere a confermare il beneficio prenotato entro la data ultima del 9 febbraio 2024 presentando apposita dichiarazione sostitutiva degli investimenti pubblicitari realizzati.
Bonus Pubblicità 2023: cosa prevede la norma
Per l’anno 2023 l’art. 25-bis del Decreto-legge 17/2022 (Decreto energia), ha introdotto una nuova versione dell’agevolazione, per effetto della quale il credito d’imposta viene ad essere calcolato considerando come base di calcolo l’incremento della spesa per investimento (almeno pari all’1%) su cui si applica il coefficiente del 75% limitando gli investimenti a quelli effettuati sulla sola stampa quotidiana o periodica (anche on line).
Nota: è esclusa dal calcolo la pubblicità effettuata su emittenti televisive e radiofoniche analogiche o digitali.
Le risorse messe a disposizione per il credito d’imposta pubblicità ammontano a 30 milioni di euro e, nel caso in cui la spesa ammessa riferita a tutte le dichiarazioni sostitutive presentate dovesse eccedere tale importo, il beneficio sarà proporzionalmente ridotto (un apposito Provvedimento verrà pubblicato sul sito internet del Dipartimento per l’informazione e dell’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri) .
La presentazione della dichiarazione sostitutiva
Come detto in premessa le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali presenti nell’elenco stilato dal Dipartimento per l’informazione e dell’Editoria devono presentare una dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti realizzati nel 2023 entro la data ultima del 9 febbraio 2024.
La presentazione del modello di dichiarazione sostitutiva telematica deve essere inviata tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, attraverso l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d’Identità Elettronica (CIE).
Si rammenta che la dichiarazione può essere presentata con le seguenti modalità operative:
- direttamente, da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate;
- tramite una società del gruppo, se il richiedente fa parte di un gruppo societario.
Il soggetto incaricato è tenuto a conservare l’originale della dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal richiedente, unitamente alla copia del documento d’identità dello stesso e a consegnare al richiedente una copia della dichiarazione sostitutiva presentata e dell’attestazione dell’avvenuta presentazione.
Nota: l’effettivo sostenimento delle spese è soggetto ad una attestazione rilasciata da un soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità ovvero da un revisore legale dei conti che va rilasciata entro il termine di presentazione della “dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” (tale documento deve essere conservato per eventuali controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria).
Si rammenta che per prenotare il credito di imposta è necessario aver sostenuto nel 2022 analoghi investimenti e aver rispettato la condizione del valore incrementale superiore almeno dell’1% nel periodo 2023.
Nella dichiarazione sostitutiva vanno indicati i dati relativi agli investimenti pubblicitari effettuati nell’anno 2023 relativi agli acquisti di spazi pubblicitari ed inserzioni commerciali effettuati su giornali (quotidiani o periodici), pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale (deve trattarsi di testate iscritte nel competente Tribunale (art. 5 della Legge n. 47/1948) o presso il Registro degli operatori di comunicazione ( denominato ROC) dotate della figura del direttore responsabile).
È invece esclusa dal calcolo la pubblicità effettuata su emittenti televisive e radiofoniche analogiche o digitali.
Nota: sono escluse le spese effettuate per altre forme di pubblicità (ad esempio spese per grafica pubblicitaria su cartelloni, spese per pubblicità mediante affissioni e display, spese per volantini cartacei periodici, pubblicità effettuate su schermi di sale cinematografiche ovvero pubblicità su cartellonistica, pubblicità tramite social o piattaforme online, pubblicità su vetture, banner pubblicitari su portali online ecc.).
Inoltre, sono escluse dal calcolo del bonus pubblicitario le spese sostenute per i costi di intermediazione pagati all’agenzia pubblicitaria, le spese accessorie per l’acquisto dello spazio pubblicitario, le spese per l’acquisto di spazi destinati alle televendite ovvero le spese per servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro e di messaggeria vocale.
Si ricorda che gli importi che devono essere indicati nella autocertificazione vanno espressi con arrotondamento all’unità per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro (es.: 45,50 diventa 46) ovvero per difetto, se inferiore a questo limite (es.: 45,49 diventa 45).
Inoltre, l’ammontare degli investimenti riportato non può essere superiore a quello esposto nella prenotazione del bonus effettuata in precedenza entro la data del 31 marzo 2023 (in caso di importo superiore l’applicazione non consente di proseguire nella compilazione).
Per ultimo si segnala che in caso di bonus spettante superiore ai 150.000 euro il soggetto beneficiario è tenuto a rilasciare alternativamente:
- dichiarazione di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 1, comma 52, della legge n. 190/2012 (per le categorie di operatori economici ivi previste);
- dichiarazione di aver indicato nel riquadro “Elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia” i codici fiscali di tutti i soggetti da sottoporre alla verifica antimafia di cui all’art. 85, D.Lgs. n. 159/2011.
Nota: alla dichiarazione sostitutiva non devono essere allegate le fatture mentre l’attestazione sull’effettuazione delle spese sostenute, rilasciata dai soggetti legittimati ad apporre il visto di conformità per le dichiarazioni fiscali ovvero da un revisore legale dei conti, deve essere prodotta.
Aspetti fiscali del Credito d’imposta spettante
E’ utile ricordare che il credito d’imposta deve essere utilizzato esclusivamente in compensazione nel modello F24 con il codice tributo 6900 tramite il sistema Entratel o Fiscoonline a decorrere dal 5 giorno successivo la “comunicazione del Provvedimento del Dipartimento dell’informazione e dell’editoria”.
Il credito d’imposta rileva ai fini dei redditi e dell’Irap (è da contabilizzare come contributo in conto esercizio da imputare alla voce A.5 del conto economico) e va indicato nel quadro RU del periodo d’imposta di maturazione e di quelli del successivo utilizzo e nel quadro RS del modello Redditi relativo agli aiuti di Stato.
Celeste Vivenzi
Sabato 3 febbraio 2024
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