Nel Dq del 21 Novembre 2023:
1) Inapplicabilità fino al 31 dicembre 2023 dei termini di prescrizione delle contribuzioni
2) Credito d’imposta cinema: domande dal 20 novembre 2023
3) Golden Power e corporate governance delle società quotate: spunti di riflessione da casi di esercizio dei poteri speciali
4) Contributi dipendenti pubblici e Gestione Separata: prescrizione sospesa
5) Riforma del processo tributario: le novità
6) Avvisi bonari per il quadro RU: con CIVIS il fisco non deve chiedere alcuna documentazione ulteriore a supporto
7) Fondo bilaterale di solidarietà: ulteriore contributo
8) Unità collabenti e non solo: chiarimenti del Mef in tema di Imu
9) Reddito agrario: entro il 30 novembre 2023 pagano l’acconto Irpef, non potendo usufruire del rinvio della scadenza
10) Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate
E’ stata resa disponibile la Bozza decreto legislativo di riforma del processo tributario del 16 novembre 2023 (approvata in Consiglio dei Ministri proprio il 16 novembre 2023) che rivede la disciplina e l’organizzazione del contenzioso tributario e che modifica il D.Lgs. 546/92.
Riforma del processo tributario: le novità
Vi sono variazioni nel procedimento cautelare, con la previsione di impugnazione delle ordinanze cautelari di primo grado, modifiche alla produzione di nuovi documenti in appello e utilizzo massiccio delle udienze a distanza, appositamente regolamentate.
Viene abrogata la fase di reclamo/mediazione di cui all’articolo 17-bis del D.Lgs. 546/92.
Nella procura si potrà utilizzare la firma digitale, così come verrà in generale portata avanti la digitalizzazione completa del fascicolo di causa.
Impugnabile il silenzio-rifiuto all’autotutela.
Norme specifiche vengono stabilite relativamente alla chiarezza e alla sinteticità degli atti di causa.
Ecco qui un primo commento alla riforma del processo tributario
Le novità salienti
La notificazione dell’intimazione e del modulo di deposizione testimoniale, il cui modello, con le relative istruzioni per la compilazione, è reso disponibile sul sito istituzionale dal Dipartimento della Giustizia tributaria, può essere effettuata anche in via telematica.
In deroga all’articolo 103-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, se il testimone è in possesso di firma digitale, il difensore della parte che lo ha citato, deposita telematicamente il modulo di deposizione trasmessogli dal testimone dopo che lo stesso lo ha compilato e sottoscritto in ogni sua parte con firma digitale apposta in base a un certificato di firma qualificato la cui validità non è scaduta ovvero che non è stato revocato o sospeso al momento della sottoscrizione.
Le modifiche si applicano ai giudizi instaurati, in primo e secondo grado, con ricorso notificat