I lavoratori dipendenti ricevono oltre alle dodici mensilità ordinarie anche la tredicesima e quattordicesima mensilità, come stabilito dai contratti collettivi.
Queste possono essere oggetto di acconti ma, considerato il lungo intervallo tra l’erogazione dello stesso e la liquidazione effettiva, le aziende devono valutare la “capienza” della tredicesima per assicurare il recupero integrale degli acconti.
Le procedure e le prassi interne regolano la richiesta e l’erogazione degli acconti, e il recupero avviene sul netto dopo le trattenute fiscali e contributive.
La retribuzione dei lavoratori dipendenti è rappresentata, oltre che dalle dodici mensilità ordinarie, da una o più somme aggiuntive in base a quanto previsto dai rispettivi contratti collettivi. Gli importi in parola prendono il nome di “mensilità aggiuntive” e, di norma, si concretizzano in:
- Tredicesima mensilità, corrisposta in occasione delle festività natalizie;
- Quattordicesima mensilità, riconosciuta di norma nei mesi estivi.
Come anticipato, la disciplina delle mensilità aggiuntive è demandata ai contratti collettivi che ne fissano entità, scadenze e modalità di erogazione.
Dal momento che trattasi pur sempre di retribuzione, sorge spontaneo il dubbio se, anche con riferimento alla tredicesima, l’azienda può legittimamente concedere acconti ai dipendenti.
Analizziamo la questione in dettaglio.
Si possono concedere acconti sulla tredicesima?
Trattandosi comunque di elementi della retribuzione, le mensilità aggiuntive (siano esse rappresentate dalla tredicesima o dalla quattordicesima) possono essere oggetto di acconti ai lavoratori dipendenti.
Un elemento su cui porre l’attenzione, tuttavia, come vedremo meglio tra poco, è che, trattandosi di importi che vengono riconosciuti una volta l’anno, può accadere che, tra il momento in cui viene riconosciuto l’ac