La pubblicazione della circolare dell’INL sulla riforma del lavoro sportivo presenta alcune criticità e porta dei dubbi sull’applicazione delle nuove norme soprattutto in tema di comunicazioni di inizio dei rapporti di lavoro sportivi.
Vediamo le incongruenze fra normativa e legge in vista della prima scadenza in questi giorni di fine Ottobre.
A poche ore dalla scadenza per regolarizzare gli adempimenti relativi ai lavoratori sportivi nella forma di Co.Co.Co., arriva il primo provvedimento di prassi con il quale l’INL fornisce le prime indicazioni relative alle comunicazioni di inizio dei rapporti di lavoro sportivi.
Dalla lettura della circolare, insieme ad alcune novità, emergono anche alcuni dubbi che l’INL con un ulteriore documento ha cercato di chiarire.
Inoltre, almeno per l’INL, non si preannuncia alcuna ulteriore proroga oltre la data del 31 ottobre 2023.
Riforma del lavoro sportivo: ecco i chiarimenti (tardivi) dell’INL
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, a pochi giorni dalla data di scadenza (31 ottobre 2023) per regolarizzare gli adempimenti relativi ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sportivi, avviati dal 1° luglio 2023 al 30 settembre 2023, ha fornito le prime indicazioni che riguardano la comunicazione di inizio dei rapporti lavorativi sportivi.
NdR. Per un nostro approfondimento vedi: Il nuovo rapporto di lavoro sportivo
Le comunicazioni di inizio rapporti di lavoro sportivi
Il D. Lgs. 36 del 2021, così come da ultimo correttivo (D. Lgs. 120 del 4 settembre 2023), al comma 3 dell’articolo 28 prevede che:
“L’associazione o società nonché la Federazione Sportiva Nazionale, la Disciplina Sportiva associata, l’Ente di Promozione Sportiva, l’associazione benemerita, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. destinataria delle prestazioni sportive è tenuta a comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39”.
E continuando:
“La comunicazione al Registro delle attività sportive dilettantistiche equivale a tutti gli effetti, per i rapporti di lavoro sportivo di cui al presente articolo, all