Analizziamo un caso davvero molto frequente: la questione del diritto al rimborso dell’IVA per spese sostenute su beni di terzi, quindi le spese sostenute dal conduttore o dal comodatario, non dal proprietario.
In questo articolo trattiamo la questione del diritto al rimborso dell’IVA per spese sostenute su beni di terzi, e quindi di spese sostenute dal conduttore o dal comodatario.
Abbiamo già analizzato la questione delle migliorie su beni di terzi sotto più aspetti: iscrizione in bilancio, detrazione IVA, rimborso IVA, imposte dirette, effetti relativamente al canone di locazione (cfr. “Migliorie su beni di terzi e imposte“, Commercialista Telematico del 7 marzo 2023), articolo al quale rimandiamo per ogni approfondimento e dal quale riprendiamo qualche parte, aggiornandola, relativamente all’IVA .
Qui diamo appunto un aggiornamento per quanto concerne l’IVA, ed in particolare il rimborso di tale imposta.
La detrazione dell’IVA per opere svolte su beni di terzi
Per quanto concerne la detrazione dell’IVA sostenuta su spese effettuate su beni di terzi, la Cassazione, con sentenza a Sezioni Unite n. 11533 dell’11 maggio 2018 (in senso conforme anche in pari data n. 11534, ed inoltre n. 6288 e n. 16223 del 2018, risolvendo così precedenti contrasti della giurisprudenza