L’omesso versamento dell’assegno di mantenimento, giustificato quando il coniuge oberato non ha i mezzi economici per osservarlo, presenta gli estremi di una certa gravità, perché può portare il beneficiario a raggiungere la soglia di estrema povertà e indigenza.
Detta omissione, quando è volontaria, può condurre a conseguenze penali, anche di reclusione carceraria.
Omesso versamento assegno di mantenimento – Argomenti esaminati:
- L’assegno di mantenimento
- Alcune sentenze di legittimità sull’assegno
- Il contributo di emergenza per i genitori separati o divorziati
- Le conseguenze civili dell’inosservanza di versamento dell’assegno
- Le conseguenze penali dell’inosservanza di versamento dell’assegno
- Allegato A – Casi di richiesta, da parte del coniuge, di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
L’assegno di mantenimento
Nella separazione
L’art. 156 codice civile dispone che il giudice, quando è sollecitato per pronunciare la separazione:
- individua il coniuge cui sia attribuibile la separazione;
- di conseguenza, individua il coniuge che ha diritto di ricevere, dal coniuge cui è addebitabile la separazione, quanto è necessario al suo mantenimento, ovvero il coniuge a vantaggio del quale deve essere riconosciuto quanto è necessario al suo mantenimento.
Il coniuge beneficiario di questo beneficio economico, ovviamente, non deve avere adeguati redditi propri;
- tiene presente, al fine di determinare la misura del beneficio economico da somministrare, le circostanze della separazione, nonché i redditi dell’obbligato;
- comunque sia, deve osservare l’obbligo civilistico di riconoscere gli alimenti (articoli 433 e segg. c.c.).
Nello scioglimento del matrimonio
L’art. 5, della L. 1 dicembre 1970, n. 898, stabilisce che il giudice:
- accerta la sussistenza di uno dei casi di cui all’art. 3, della stessa L. n. 898/1970 (si veda l’Allegato A);
- pronuncia, quindi, lo scioglimento civile o la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- ordina all’ufficiale dello stato civile, del luogo ove venne trascritto il matrimonio, di procedere alla annotazione della sentenza;
- valutando le condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e considerati tutti i predetti fattori, anche in rapporto alla durata del matrimonio, stabilisce, a carico di un coniuge, l’obbligo di somministrare periodicamente, a favore dell’altro, un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive;
- deve stabilire, con riferimento all’anticipato assegno, anche un criterio di adeguamento automatico, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria.
L’assegno di cui sopra:
- a seguito di accordo tra le parti, può essere sostituito dal versamento di un’unica somma, qualora questa sia ritenuta equa dal Tribunale.
A seguito di detto accordo, in seguito, non si può avanzare altra richiesta avente contenuto economico;
- non può più essere versato, se il coniuge beneficiario dello stesso contrae un nuovo matrimonio.
Inoltre, il coniuge, che non ha altra assistenza sanitaria, conserva il diritto nei confronti dell’ente mutualistico da cui sia assistito l’altro coniuge.
Il diritto si estingue se egli passa a nuove nozze.
A seguito di detto scioglimento:
- la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
- il Tribunale, con la sentenza con cui pronuncia il ridetto scioglimento, può autorizzare la donna