Il contribuente deve dichiarare il reddito percepito all’estero anche se non fosse obbligato alla presentazione della dichiarazione annuale, come nel caso del percettore di soli redditi da lavoro dipendente; è comunque tenuto all’onere della presentazione quale condizione per la fruizione della detrazione delle imposte pagate all’estero.
La Corte di Cassazione ha chiarito in presenza di quali presupposti, formali e sostanziali, spetta il diritto alla detrazione delle imposte pagate all’estero.
Il caso: istanza di rimborso per imposte pagate all’estero
Nel caso di specie, il contribuente presentava istanza di rimborso delle ritenute operate da una società, in qualità di sostituto d’imposta, sui compensi corrisposti in suo favore per prestazioni di lavoro dipendente (nella Repubblica del Congo).
Avverso il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione finanziaria il contribuente proponeva poi ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che lo accoglieva, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all’art. 165 del Tuir.
L’Agenzia delle Entrate proponeva quindi appello, deducendo che la detrazione non poteva spettare in manca