Il contribuente deve dichiarare il reddito percepito all’estero anche se non fosse obbligato alla presentazione della dichiarazione annuale, come nel caso del percettore di soli redditi da lavoro dipendente; è comunque tenuto all’onere della presentazione quale condizione per la fruizione della detrazione delle imposte pagate all’estero.
La Corte di Cassazione ha chiarito in presenza di quali presupposti, formali e sostanziali, spetta il diritto alla detrazione delle imposte pagate all’estero.
Il caso: istanza di rimborso per imposte pagate all’estero

Avverso il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione finanziaria il contribuente proponeva poi ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che lo accoglieva, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all’art. 165 del Tuir.
L’Agenzia delle Entrate proponeva quindi appello, deducendo che la detrazione non poteva spettare in manca

