La retribuzione nel rapporto di lavoro è solitamente collegata alla disponibilità del tempo che il lavoratore dedica a favore del datore di lavoro (fa fede quindi la durata della prestazione).
Occorre però specificare che l’art. 2099 del codice civile ribadisce che la retribuzione del prestatore di lavoro può essere stabilita a tempo o a cottimo con le modalità e nei termini in uso nel luogo in cui il lavoro viene eseguito.
Cosa si intende per retribuzione a cottimo
L’art. 2100 del codice civile stabilisce che il lavoratore deve essere retribuito secondo il sistema del cottimo quando, a causa della forma organizzativa del lavoro, è obbligato a seguire un determinato ritmo produttivo ovvero nelle seguenti situazioni pratiche:
- quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione;
- quando la prestazione di lavoro è quantificata in base alla misurazione dei tempi di lavoro.
Tipologie di cottimo
Le tipologie di cottimo possono essere le seguenti:
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cottimo individuale:
si prende in considerazione il rendimento effettivo del singolo lavoratore;
Nota: nel caso di specie la retribuzione a cottimo è data dal prodotto tra il compenso stabilito per un’unità di lavoro prestato dal lavoratore per il numero di unità effettivamente prodotte in un certo periodo.
Un esempio pratico di cottimo potrebbe essere retribuire il lavoratore in base ai numeri di pezzi prodotti (ad esempio 30 euro x 50 pezzi = euro 1,500 di retribuzione spettante).
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cottimo collettivo:
fanno fede i rendimenti di un gruppo specifico di lavoratori;
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cottimo misto:
vi è da dire che alcuni contratti collettivi prevedon