Il 30/6/2023 scade il termine per il godimento da parte dei lavoratori dipendenti delle ferie accumulate nel 2021 e non ancora godute. Quali gli effetti e quali le problematiche che possono sorgere?
Entro oggi 30 giugno 2023 i datori di lavoro devono concedere ai dipendenti l’effettiva fruizione dei periodi di ferie maturati nel 2021 non ancora goduti; sulla retribuzione corrispondente all’eventuale residuo, l’azienda dovrà versare, entro il 20 agosto 2023, la relativa contribuzione riferita.
Attenzione! Per contribuzione da versare deve intendersi quella a carico sia del lavoratore sia del datore di lavoro.
Preciso che quanto appena detto vale anche per le ore di riduzione oraria comunemente chiamati ROL sempre previsti dal contratto collettivo nazionale del lavoro.
Il problema delle Ferie non godute in busta paga
Per mia ormai lunga esperienza la trattenuta in busta paga della parte di contribuzione a carico del lavoratore sarà causa di grattacapi da parte dei signori lavoratori e di conseguenza anche dei datori di lavoro.
I lavoratori, nel mese di luglio, oltre a non aver usufruito di tutte le ferie a loro spettanti si troveranno una trattenuta inerente al periodo di ferie non godute.
Quindi arriverà una diminuzione, inaspettata, in busta paga del loro corrispettivo netto che percepiscono ogni mese.
Un ripasso della normativa sulle ferie dei dipendenti
Salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla disciplina riferita a specifiche categorie, il periodo minimo annuale legale di ferie retribuite deve essere goduto per almeno due settimane nel corso del periodo di maturazione e per le restanti due settimane entro i diciotto mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.
I giorni eccedenti il periodo minimo legale, eventualmente previsti dalla contrattazione collettiva o dal contratto individuale, possono, invece, essere fruiti nel termine stabilito dagli accordi stessi o, in mancanza, dagli usi aziendali.
In merito al termine di diciotto mesi entro il quale completare la fruizione delle quattro settimane di ferie annuali, la contrattazione collettiva può, quindi, disporne il prolungamento: in ogni caso la stessa non può rinviare il godimento delle ferie oltre un limite tale per cui la funzione delle stesse ne risulterebbe snaturata.
È importante evidenziare come il datore di lavoro sia di fatto tenuto a verificare mese per mese l’eventuale insorgenza dell’obbligazione contributiva sulle ferie non godute.
Occorre inoltre considerare che, una volta individuato il termine da rispettare ai fini dell’assolvimento dell’obbligazione contributiva, lo stesso rimane sospeso – per un periodo di durata pari a quello del legittimo impedimento – in tutte le ipotesi di interruzione temporanea della prestazione di lavoro per le cause contemplate da norme di legge (messaggio Inps 18850/2006).
Il termine ricomincia a decorrere dal giorno in cui il lavoratore riprende l’attività lavorativa.
In particolare – a titolo esemplificativo – con la risposta all’interpello 19/2011 – il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha individuato la malattia, la maternità, nonché la concessione di Cigo, Cigs e Cig in deroga quali ipotesi peculiari di interruzione temporanea della prestazione di lavoro ai fini della sospensione del periodo entro cui debbono essere godute le ferie.
L’importanza del godimento delle Ferie
Concludo dicendo che le ferie dei dipendenti sono fondamentali a preservare l’equilibrio psicofisico e il benessere mentale, fisico e sociale del personale (un diritto tutelato a tutti gli effetti anche dalla legge) e rappresentano un aspetto da non trascurare da parte delle aziende.
È chiaro che la loro organizzazione e gestione possa portare qualche grattacapo, ma nulla che non possa risolversi con un minimo di organizzazione.
NdR: Ferie non godute: la gestione in vista della scadenza del 30 giugno 2022
A cura di Franco Brenna
Venerdì 30 giugno 2023