I legati nell’imposta sulle successioni

di Giuseppe Rebecca

Pubblicato il 16 marzo 2023

Non sempre del tutto note sono le differenze tra legato di specie e di genere, sia ai fini dell’imposta sulle successioni, sia per i diritti dei legatari.
Come si vedrà, la Cassazione e l’Amministrazione finanziaria hanno dettato dei criteri chiari, anche se non da tutti condivisi.

Il legato nell'imposta di successione: aspetti generali

legati imposta successioniPer legato si intende una disposizione mortis causa a titolo particolare (art. 588 codice civile) con la quale vengono attribuiti determinati beni o diritti ad uno specifico soggetto (chiamato legatario).

Al contrario, non si è in presenza di un legato allorché il testatore abbia previsto che l’eredità venga attribuita in parti uguali ai due figli, specificando che la parte di Tizio debba essere soddisfatta con un determinato immobile (in questo caso si configura la c.d. "institutio in re certa").

I legati possono essere di due categorie diverse, legato di genere o legato di specie e, come si vedrà, molto diversi ne sono anche gli effetti, sia per le imposte sulle successioni, sia per lo stesso diritto del legatario.

Ne abbiamo già trattato in un nostro precedente intervento (Legato di somma e dichiarazione di successione ne Commercialista Telematico dell’11 febbraio 2022); riprendiamo l’argomento, integrandolo, sia per un aggiornamento con una sentenza di Cassazione e sia per un approfondimento, tenuto conto della effettiva importanza anche pratica del tema.

 

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I legati di somma in generale

Il testatore che decidesse di lasciare una certa somma di denaro ad una persona (legatario) lo può fare con due modalità diverse, tali da rappresentare la natura di un legato di specie (a carattere reale) o di genere (a carattere obbligatorio).

E come si è anticipato, i due tipi di legato comportano importanti diversi effetti, sia ai fini delle imposte sulle successioni, sia per lo stesso diritto del legatario.

I legati di specie sono previsti dall’art. 649 comma 2 codice civile:

“Quando oggetto del legato è la proprietà di una cosa determinata o altro diritto appartenente al testatore, la proprietà o il diritto si trasmette dal testatore al legatario al momento della morte del testatore”.

Si tratta quindi di legati con oggetto cose determinate, specifiche; sono detti legati a effetti reali perché comportano, per il legatario, l’immediata acquisizione del diritto oggetto appunto del legato stesso.

Appare ovvio che il bene legato deve trovarsi nel patrimonio del testatore, alla sua morte (art. 654 codice civile). Se inesistente, nessun legato sarà considerato.

Il legato di genere è invece quel legato il c