Quando il coniuge vuole svicolare per non comunicare i suoi dati reddituali e patrimoniali, ci sono numerosi mezzi di ricerca per accertarli, anche se quello tramite il Tribunale con modalità telematiche è quello primario.
Determinazione dei redditi del coniuge in sede di divorzio – Argomenti esaminati
- La documentazione da produrre
- Il valore probatorio della dichiarazione dei redditi
- I mezzi di ricerca dei beni del coniuge:
- La prova per testimoni
- L’Anagrafe tributaria
- L’Anagrafe dei rapporti di conto o di deposito
- Gli accertamenti bancari del Fisco
- La polizia tributaria
- L’accesso ai documenti amministrativi in genere
- L’accesso ai documenti reddituali e patrimoniali del coniuge tramite l’Agenzia delle entrate
- Ricerca tramite tribunale con modalità telematiche
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Determinazione dei redditi dei coniugi in caso di divorzio: la documentazione da produrre
L’art. 706 del codice procedura civile, quando dispone l’iniziale procedura per la separazione personale dei coniugi (domanda di separazione, indicando l’esistenza di figli di entrambi i coniugi, e foro competente; fissazione, nei 5 giorni successivi dalla presentazione della domanda, della data dell’udienza di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale da tenersi, non oltre 90 giorni dal deposito del ricorso; il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti), stabilisce che:
“Al ricorso e alla memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi presentate”.
Nella seguente fase di divorzio, l’art. 5, comma 9, della L. 1 dicembre 1970, n. 898, stabilisce che, all’udienza di comparizione avanti al presidente del Tribunale, siano esibiti un maggior numero di documenti da parte dei coniugi:
“la dichiarazione personale dei redditi e ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune.
In caso di contestazioni il Tribunale dispone indagini sui redditi, sui patrimoni e sull’effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della Polizia tributaria”.
Come si può rilevare, il predetto art. 5, comma 9, della L. n. 898/1970, amplia, rispetto alla normativa sulla separazione, la documentazione da consegnare al Presidente del tribunale, sebbene quest’ultima sia anteriore alla fase del divorzio.
Sull’argomento, la giurisprudenza di legittimità ha mostrato, negli anni, costante orientamento a utilizzare, anche in sede di separazione la normativa sul divorzio (suddetto art. 5, comma 9, della L. n. 898/1970).
Infatti, la Corte di Cassazione, Sez. I, con sentenza del 17 giugno 2009, n. 14081, ne dà prova, affermando che:
- anche in materia di separazione dei coniugi deve ritenersi applicabile, in via analogica, la norma sul divorzio la quale prevede, in tema di riconoscimento e quantificazione dell’assegno divorzile, che:
“in caso di contestazioni il tribunale dispone indagini sui redditi e patrimoni dei coniugi e sul loro effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria” (Cassazione, Sez. I: del 17 maggio 2005, n. 10344; del 21 giugno 2000, n. 8417);
- l’esercizio di tale potere rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che può non avvalersene qualora ritenga provata compiutamente “aliunde” la situazione economica delle parti (Cassazione, Sez. I, del 28 aprile 2006, n. 9861);
- se il giudice non si avvale di detta prerogativa, non può respingere le domande per la mancata dimostrazione della situazione economica delle parti.
Quando un coniuge non dovesse consegnare la documentazione fiscale al giudice di merito, l’art. 116, comma 2, codice procedura civile recita:
“Il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell’articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo”,
con la conseguenza, nella fattispecie, che sanzioni economiche non sono applicate.
Infatti, la Corte di Cassazione, con sentenza 11 gennaio 2016, n. 225, ha affermato che, qualora il giudice chieda ad entrambe le parti l’esibizione della documentazione relativa ai rapporti bancari da ciascuna intrattenuti – al fine accertare la capacità reddito-patrimoniale dei coniugi nei giudizi di separazione e divorzio – ed una sola di essi fornisca materia per gli accertamenti giudiziali, lo stesso giudice, che di detta documentazione ne ha fatto uso, ha l’obbligo…
…“di motivare in ordine al significato del comportamento omissivo della parte inottemperante, costituendo l’asimmetria comportamentale ed informativa un comportamento da cui desumere argomenti di prova a norma dell’art. 116, comma 2, del c.p.c.”.
Comunque, la Corte di Cassazione penale, Sez. V, del 29 settembre 2011, n. 35383, ammonisce di non incorrere in reati contro la libertà individuale, nel raccogliere la documentazione probante per dimostrare il patrimonio e/o il reddito del coniuge.
Nella fattispecie, veniva sottratta al coniuge la corrispondenza bancaria per esibirla nel giudizio di separazione, con la conseguenza che, in base all’art. 616, del codice penale, detto comportamento integra il reato di violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza.
Né, in tal caso, sussiste la giusta causa evidenziata nell’art. 616, 2° comma, cod. pen., la quale presuppone che la produzione in giudizio della documentazione bancaria sia l’unico mezzo a disposizione per contestare le richieste del coniuge-controparte, considerato che, in base all’art. 210 del codice procedura civile, il giudice può, ad istanza di parte, ordinare all’altra parte o ad un terzo, l’esibizione di documenti di cui ritenga necessaria l’acquisizione al processo.