Esaminiamo la riforma della disciplina civilistica delle ASD e delle SSD con particolare riguardo alle attività diverse e agli amatori volontari.
Gli effetti civilistici dell’iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche comportano conseguenze anche sulla gestione dei collaboratori.
L’art. 9 del D.Lgs 36/2021 prevede che, come gli ETS e le imprese sociali, anche le ASD e le SSD possano svolgere attività diverse da quelle sportive dilettantistiche, a condizione che l’atto costitutivo e lo statuto lo prevedano e che queste attività abbiano carattere secondario, cioè non prevalente, e strumentale (cioè siano connesse) rispetto alle attività istituzionali sportive dilettantistiche, secondo criteri e modalità da stabilirsi con un DPCM.
Sport dilettantistico: le possibili attività diverse
In attesa di tale provvedimento attuativo, possiamo dire che da queste attività non devono provenire più del 50% delle entrate dell’ente, che esse possono avere scopo di autofinanziamento e che possono essere di natura commerciale (e quindi soggette ad IVA e produttrici di reddito d’impresa) o non commerciale (e quindi non soggette all’IVA e non produttrici di reddito d’impresa).
Se la ASD o SSD ha optato per l’applicazione del regime fiscale agevolato previsto dalla Legge 398/1991, riteniamo che, i proventi annui realizzati dalle attività diverse di natura commerciale non debbano superare i 400.000 Euro al netto dell’IVA e che tali attività commerciali devono essere distinte ma connesse agli scopi istituzionali dell’ASD (o SSD), vale a dire all’esercizio senza scopo di lucro della pratica sportiva dilettantistica, come prevede il 1° comma dell’art. 9 del DPR 544/1999.
In ogni caso, il comma 1°-bis dell’art. 9 del Dlgs 36/2021, introdotto dal D.lgs 136/2022, prevede che i proventi derivanti da contratti di sponsorizzazione, di promozione, di pubblicità, di cessione di diritti, le indennità legate alla formazione degli atleti e quelli derivanti dalla gestione di impianti e strutture sportive[1]sono esclusi dal computo dei limiti degli introiti delle attività diverse da definire col DPCM attuativo di cui sopra.
Inutile dire che questi rappresentano la maggior parte dei proventi di una ASD o SSD.
La figura dei volontari
Ai sensi dell’art. 2