Redditi autonomi pensionati: tempo fino al 30 novembre per la dichiarazione

C’è tempo fino al 30 novembre per l’invio della dichiarazione dei redditi autonomi percepiti dai pensionati per cui vige il divieto di cumulo della pensione con il reddito da lavoro autonomo. Alcuni chiarimenti su come procedere…

Come noto, col Decreto Legislativo n. 503/1992 è stato introdotto il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo. Il comma 4 di tale articolo prevede che i titolari di pensione siano tenuti a produrre all’Ente erogatore della pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all’anno precedente entro il termine di dichiarazione ai fini Irpef per il medesimo anno.

Sulla base di ciò, i titolari di pensione con decorrenza compresa entro il 2021, che siano soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo, saranno tenuti a dichiarare entro il 30 novembre 2022 i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell’anno 2021 (avevamo ricordato la scadenza nel Diario del 16 Novembre 2022).

Per tale ragione, interviene l’Istituto Previdenziale al fine di fornire indicazioni e chiarimenti relativamente all’individuazione dei pensionati tenuti alla comunicazione dei redditi di lavoro autonomo conseguiti proprio nell’anno 2021.

 

Redditi autonomi pensionati: soggetti esclusi dall’obbligo di comunicazione

redditi autonomi pensionatiInnanzitutto l’Istituto Previdenziale specifica i soggetti che sono esclusi dall’obbligo di comunicazione in quanto non soggetti al divieto di cumulo.

Tali soggetti sono i:

  • titolari di pensione e assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;
     
  • titolari di pensione di vecchiaia (dal 1° gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia a carico dell’AGO e delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima e delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, indipendentemente dall’anzianità contributiva utilizzata per il riconoscimento e la liquidazione della prestazione);
     
  • i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo, in quanto dal 1° gennaio 2009 tale pensione è totalmente cumulabile con i redditi da lavoro; 
     
  • titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima;
     
  • titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell’AGO, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (ai fini dei 40 anni è utile anche la contribuzione relativa a periodi successivi alla decorrenza della pensione, purché già utilizzata per la liquidazione di supplementi).

 

Chi è soggetto all’obbligo di dichiarazione?

Dopo aver specificato chi non è soggetto a tale obbligo, l’INPS specifica invece quali sono i soggetti che sono tenuti a segnalare i redditi di lavoro autonomo conseguiti durante l’anno 2021.

L’Istituto specifica che devono inviare la comunicazione dei propri redditi tutti i pensionati titolari di redditi da lavoro autonomo che non rientrano nelle condizioni di esclusione poc’anzi detti.

Ad ogni modo l’Istituto specifica alcune particolari casistiche:

  • le disposizioni in materia di incumulabilità con i redditi da lavoro autonomo non si applicano nei confronti di titolari di pensione di invalidità dalla cui attività derivi un reddito non superiore all’importo del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti per il corrispondente anno;
     
  • i trattamenti pensionistici sono totalmente cumulabili con i redditi derivanti da attività svolte nell’ambito di programmi di reinserimento per anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private;
     
  • vanno altresì esclusi dal divieto di cumulo i gettoni di presenza percepiti dagli amministratori locali, i quali non costituiscono reddito da lavoro ai fini del cumulo con la pensione.

Sono altresì escluse sono le indennità connesse a cariche pubbliche elettive.

 

Redditi da dichiarare

Per quanto riguarda i redditi che dovranno essere invece considerati, si segnala che essi dovranno essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali.

Il reddito di impresa dovrà essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili nell’anno di riferimento del reddito medesimo.

 

Invio della comunicazione RED

Per effettuare la dovuta comunicazione i pensionati dovranno accedere al sito dell’INPS avvalendosi delle credenziali pubbliche quali SPID, Carta d’identità Elettronica o Carta Nazionale dei Servizi.

Dopo di ciò sarà necessario accedere all’elenco prestazioni e servizi e selezionare la dichiarazione reddituale – RED semplificato, per poi valorizzare la campagna di riferimento 2022, ossia quella di dichiarazione dei redditi per l’anno 2021.

La mancata comunicazione dei propri redditi per i titolari di pensione che hanno un divieto di cumulo, comporterà il versamento all’ente previdenziale di appartenenza di una somma pari all’importo annuo della pensione percepita nell’anno in cui si riferisce la dichiarazione medesima.

 

Precisazioni per i giornalisti

Una precisazione va fatta quest’anno per i soggetti iscritti all’INPGI: infatti dal 1° luglio 2022 le pensioni di invalidità di cui all’articolo 8 della Gestione Sostitutiva dell’AGO dell’INPGI in vigore dal 21 febbraio 2017, sono cumulabili con i redditi da lavoro nei limiti di quanto stabilito dalla Legge n. 335/1995, articolo 1, comma 42.

Pertanto le istruzioni menzionate da parte dell’Inps con il Messaggio suddetto trovano applicazione anche nei confronti dei titolari di pensione di invalidità di cui all’articolo 8 del Regolamento INPGI richiamato.

 

Fonte: Messaggio INPS n. 4101 del 14 novembre 2022.

 

A cura di Antonella Madia

Martedì 22 Novembre 222