Il contribuente può ricorrere contro la cartella esattoriale mai notificata – Diario Quotidiano del 6 Ottobre 2022

Nel DQ del 6 Ottobre 2022:
1) Fondazioni bancarie: istituito codice tributo per compensare bonus in F24
2) Bonus locazioni imprese turistiche, invio dell’autodichiarazione
3) Il contribuente può ricorrere contro la cartella esattoriale mai notificata a libera scelta, non è configurabile il litisconsorzio necessario
4) Franchigia dai dazi doganali all’importazione e all’esenzione dall’iva per l’importazione delle merci destinate a essere distribuite in Ucraina
5) Nel 2024 in vigore le nuove misure europee per la lotta alle frodi transnazionali IVA nell’e-commerce
6) Come identificare il rappresentante del costituendo Gruppo IVA
7) Regime IVA acconto: nota di variazione in fase di conguaglio, non incide il pro-rata generale di detraibilità
8) Aliquota IVA sugli interventi di messa in sicurezza preliminari all’attività di bonifica
9) E’ deducibile l’importo corrisposto a titolo di risarcimento per danni derivanti dall’esercizio abusivo dell’attività di direzione e coordinamento
10) Altra prassi di fisco e lavoro del giorno, tra cui: modalità di documentazione e registrazione delle operazioni OSS non necessarie per la qualifica di esportatore abituale e ai fini del plafond

Il contribuente può ricorrere contro la cartella esattoriale mai notificata

Il contribuente che ricorre contro la cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per la mancata notificazione, o anche per l’invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti sia dell’ente impositore sia del concessionario, senza che tra i due soggetti sia configurabile un litisconsorzio necessario.

Lo evidenzia la Corte di cassazione.

Peraltro, nel caso in cui il contribuente svolga contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, permane l’onere per l’Agente della riscossione, che voglia andare esente dalle eventuali conseguenze della lite, di chiamare in giudizio l’ente creditore in ossequio all’art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999 (cfr. Cassazione nn. 16685/2019, 9250/2019, 8295/2018, 10528/2017).

Sulla base dei principi da ultimo ribaditi dalle Sezioni Unite (sentenza n. 7514/2022), anche nelle controversie tributarie il contribuente che impugni una cartella esattoriale o altro atto esattoriale emesso dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche all’invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell’Ente impositore quanto del Concessionario, senza che tra i due soggetti sia configurabile un litisconsorzio necessario, non imponendo al Giudice Tributario l’integrazione del contraddittorio.

Viene, inoltre, ribadito che la chiamata in giudizio prevista e disciplinata dall’art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999 è espressione di una facoltà riconosciuta all’Agente della riscossione al fine di rendere edotto l’ente creditore della pendenza della lite e dei motivi di ricorso, così da consentirgli, ove lo ritenga opportuno, di intervenire volontariamente nel giudizio in corso per spiegare le proprie difese in relazione ai vizi dell’atto al medesimo imputabili.

Nel caso di specie, l’ADER (Agenzia delle entrate riscossione) propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Sardegna aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 551/2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari, che aveva accolto il ricorso proposto da una S.r.l. avverso avviso di intimazione di pagamento per imposta comunale in favore del Comune, ed ha infine depositato memoria difensiva; la società contribuente resiste con controricorso ed ha depositato memoria difensiva.

La Suprema corte rileva che il giudice di primo grado aveva respinto la richiesta di chiamata in causa del Comune avendo il giudizio ad oggetto <<non l’esistenza del debito, ma la sussistenza delle condizioni per l’emissione dell’atto impugnato, in presenza di provvedimenti adottati dalla Commissione Tributaria in via cautelare e/o di merito in relazione alla medesima pretesa fiscale>>.

Viene, infine, evidenziato che in caso di chiamata in causa di un terzo su istanza di parte, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario, è discrezionale il provvedimento del giudice di fissazione di una nuova udienza per consentire la citazione del terzo, conseguentemente, sebbene sia stata tempestivamente chiesta la chiamata in causa, il giudice può rifiutare di fissare una nuova prima udienza per la costituzione del terzo (cfr. Cassazione nn. 3692/2020, 9570/2015; in precedenza Cass. Sez. Un., n. 4309/2010);

In conclusione, la Cassazione ha respinto, integralmente, il ricorso dell’ADER (Agenzia delle entrate riscossione).

 

Fonte: Corte di cassazione, Ordinanza n. 28666 del 3 ottobre 2022.

 

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A cura di Vincenzo D’Andò

Giovedì 6 Ottobre 2022

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