La clausola di stabilità del rapporto di lavoro prevede, in caso di assunzione a tempo indeterminato, l’impegno delle parti a non recedere dal rapporto per un periodo di tempo predeterminato (fatto salvo il caso in cui sussista una “giusta causa di recesso”).
Con il presente contributo si intende esaminare la normativa in materia fornendo una disamina del quadro generale vigente unitamente agli aspetti pratici da mettere in atto per regolare la problematica.
La clausola di stabilità: aspetti generali
In alcuni casi, soprattutto in presenza di mansioni che richiedono particolari capacità, il lavoratore può essere interessato alla redazione della clausola di stabilità al fine di vedersi “garantito” in qualche modo il rapporto di lavoro e, allo stesso modo, il datore di lavoro, con la redazione dell’apposita clausola, può sentirsi tutelato nel caso in cui intenda “formare” o “investire” sul lavoratore evitando il rischio di una precoce interruzione del rapporto di lavoro.
I punti più importanti da mettere a fuoco per la gestione pratica della clausola in oggetto sono i seguenti:
Aspetti relativi alla redazione della clausola
La normativa non prevede espressamente la forma scritta ai fini della sua validità anche se è sempre consigliabile tale forma per meglio regolare gli effetti della “clausola” tra le parti interessate.
Nella redazione della clausola di stabilità occorre porre attenzione ai seguenti elementi:
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durata minima:
occ