L’imposizione è esclusa in caso di somme riconosciute a titolo di danno emergente, quali il danno morale, il danno all’immagine, nonché il danno da perdita di chance?
Sono non tassabili le somme volte a reintegrare una perdita immediatamente verificatasi nel patrimonio giuridico della contribuente, ossia il danno esistenziale per il disagio morale e l’alterazione della vita umana e professionale?
Il pregiudizio risarcito rimane imponibile ove si tratti di perdita di redditi?
Non è tassabile il risarcimento del danno esistenziale mentre sono soggette a ritenute le somme percepite dal contribuente a titolo di risarcimento per la perdita di redditi da lavoro (lucro cessante)?
Assoggettabilità a tassazione di somme percepite a titolo di risarcimento: il principio
Tutte le indennità conseguite dal lavoratore a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi e quindi tutte le indennità aventi causa o che traggano comunque origine dal rapporto di lavoro, costituiscono redditi da lavoro dipendente, come tali assoggettati a tassazione separata e a ritenuta.
Infatti, in tema di imposte sui redditi da lavoro dipendente, le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a tassazione solo se volte a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi, e quindi un lucro cessante, mentre non sono assoggettabili a tassazione quelle intese a riparare un pregiudizio di natura diversa, costituente danno emergente.
Pertanto, l’imposizione è esclusa in caso di somme riconosciute a titolo di danno emergente, quali il danno morale, il danno all’immagine, nonché il danno da perdita di chance[1], consistente nella privazione della possibilità di sviluppi e progressioni nell’attività lavorativa a seguito dell’ingiusta esclusione da un concorso per la progressione in carriera.
Nel caso di specie, risultava necessario distinguere le poste risarcitorie riconosciute dal T.A.R. in base alla loro natura, ritenendo tassabili quelle volte a sostituire reddito perduto, costituente tipica ipotesi di lucro cessante, e non tassabili quelle volte a reintegrare una perdita immediatamente verificatasi nel patrimonio giuridico della contribuente, ossia il danno esistenziale per il disagio morale e l’alterazione della vita umana e professionale.
Non è, difatti, la natura risarcitoria della somma a escluderne l’imponibilità, ma la natura del pregiudizio risarcito, che rimane imponibil