Il rimborso delle spese legali all’amministratore della società e deducibilità fiscale

di Salvatore Dammacco

Pubblicato il 17 agosto 2022

Nell’esercizio delle sue funzioni, talvolta, l’amministratore potrebbe essere coinvolto in procedimenti giudiziari, di natura penale.
Sorge d’obbligo il quesito: le spese relative sono a carico dell’amministratore o della società?
E, nel caso fossero a carico della società, la spesa è deducibile dal reddito di quest’ultima?
E, ancora, l’IVA sulla fattura del patrocinante è detraibile dalla società?

Rimborso delle spese legali all’amministratore coinvolto in azioni giudiziarie - Argomenti esaminati:

 

***

Giudice ordinario o giudice del lavoro

rimborso spese legali amministratorePrima di esaminare i quesiti avanzati, si pone un altro problema: nel caso l’amministratore assuma la veste di attore contro la società, dove riveste il suo ufficio, ovvero di convenuto, a seguito di un’azione promossa dalla società nei suoi confronti, il giudice competente è quello ordinario o del lavoro?

In merito alla competenza del giudice, la Corte di Cassazione manifesta un’interpretazione ondivaga.

Propendono per la competenza del giudice del lavoro, tra l’altro, le seguenti sentenze (alcune delle quali non sono strettamente legate alla figura dell’amministratore):

  • Sez. VI, ordinanza del 9 maggio 2019, n. 12308,
    che ha affermato come il giudice del lavoro è competente funzionalmente a decidere in merito alla domanda di riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o d'opera, presentata dall'amministratore unico di una società, che abbia ad oggetto l'accertamento e l'esecuzione di un rapporto di lavoro che si sostanzia in attività estranee alle funzioni inerenti il rapporto organico (inteso come ufficio di amministratore);
     
  • Sez. VI-lav., sentenza del 24 luglio 2015, n. 15619,
    che, con riferimento alla responsabilità del direttore generale di una società per azioni, qualora detta responsabilità sia stata evidenziata sotto il profilo delle inadempienze poste in essere nello svolgimento delle sue mansioni, ovvero nell'ambito del rapporto di lavoro (nella fattispecie, in relazione alle scelte operative adottate, confermata in violazione degli obblighi di diligenza, fedeltà e lealtà, che avevano comportato l'errato investimento di titoli della società), l'azione non va proposta alla sezione specializzata di cui al D.Lgs. n. 168 del 2003, ma al giudice del lavoro, attesa l'espressa salvezza stabilita dall'art. 2396 c.c.;
     
  • Sez. lavoro, del 20 febbraio 2009, n. 4261,
    che, in tema di rapporto tra l’amministratore di una società di capitali e la società medesima, ha affermato che lo stesso va ricondotto – in ragione della natura continuativa, coordinata e prevalentemente personale della prestazione resa – nell’ambito del rapporto di lavoro parasubordinato, senza che l’immedesimazione organica tra società di capitali ed amministratore giustifichi l’esclusione del compenso a favore di quest’ultimo, dovendo accertarsi, a tal fine, la sussistenza di una rinunzia espressa o tacita. (nella specie, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha rilevato che la Corte territoriale aveva correttamente ritenuto la gratuità dell’incarico, attesa l’assenza di ogni richiesta di compenso per oltre un decennio, quale circostanza peraltro formalizzata nel verbale dell’assemblea generale ordinaria che, per la prima volta, aveva attribuito un corrispettivo per l’attività futura);
     
  • Sez. lavoro, del 4 marzo 2000, n. 2458 (Conforme Sez. Unite, del 14 dicembre 1994, n. 10680):
    «La controversia nella quale l’amministratore di una società di capitali, o ente assimilato, chieda la condanna della società stessa al pagamento di una somma