Il Regolamento CE n° 261 dell’11 febbraio 2004, entrato in vigore il 17 febbraio 2005, ha rinnovato la disciplina del c.d. “overbooking”, vale a dire il complesso delle regole a protezione del consumatore – viaggiatore nel caso di diniego di imbarco su un aereo per sovraprenotazione (eccesso di prenotazioni rispetto ai posti disponibili sull’aereo), di cancellazione o di ritardo prolungato del volo che furono disciplinate per la prima volta dal Regolamento CEE n° 295 del 1991, che è stato abrogato alla data di entrata in vigore della nuova disciplina.
Il Regolamento, ricordiamolo, è un atto normativo comunitario di immediata applicazione negli Stati membri, che non ha bisogno di un atto normativo nazionale di recepimento, di solito un Decreto Legislativo, come la Direttiva.
La disciplina europea sull' overbooking e le tutele per il viaggiatore
Questa disciplina ha rafforzato in modo sostanziale la tutela del viaggiatore a cui venga negato l’imbarco su un aereo a causa di un eccesso di prenotazioni rispetto ai posti disponibili, di cancellazione o di ritardo prolungato del volo, sia in termini di risarcimento pecuniario che in termini di assistenza da parte del “vettore”, cioè della compagnia aerea che organizza il volo.
In altre parole, il Regolamento citato non vieta l’overbooking, la compagnia aerea può negare l’imbarco ad uno o più viaggiatori per eccesso di prenotazioni, ma i risarcimenti, le forme di assistenza e gli eventuali rimborsi previsti sono tali da scoraggiare fortemente l’utilizzo di questa pratica, come è effettivamente avvenuto nell’Unione Europea a partire dal 2004, cosa che non è successa in altre parti del mondo come, per esempio,