Lavoratori impatriati: per l'opzione di ulteriore quinquennio serve l'iscrizione ad AIRE

Torniamo sulle agevolazioni per i lavoratori impatriati: per accedere ai benefici per il secondo quinquennio è necessario essere cittadini italiani iscritti AIRE, l’agevolazione non vale per i contribuenti extracomunitari trasferitisi in Italia

lavoratori impatriatiIl caso

In sede di interpello, il lavoratore impatriato illustra di avere doppia cittadinanza italiana e serba dal 2018 e dichiara di aver iniziato la propria carriera lavorativa presso una Banca, con sede a Belgrado.

L’istante illustra di essere stata distaccata, a decorrere dal 4 luglio 2016, presso una Banca italiana per svolgere la mansione di “HR Senior Specialist” e, a seguito del distacco e nell’ottica di stabilire la propria residenza in Italia, ha presentato, il 12 luglio 2016 la richiesta di permesso di soggiorno e il 10 novembre 2016 la richiesta di iscrizione all’Anagrafe della popolazione residente. L’istante è diventata cittadina italiana solo nel 2018.

Alla scadenza del contratto di distacco, l’istante dichiara di aver rassegnato le dimissioni dall’incarico svolto in Serbia e di aver accettato un nuovo contratto a tempo indeterminato offertole dalla Banca Italiana distaccataria. Pertanto dall’1 luglio 2018 l’istante dichiara di svolgere la propria attività lavorativa stabilmente in Italia.

Avendo l’istante beneficiato a decorrere dall’anno 2017 e per i cinque successivi del regime dei lavoratori impatriati ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, chiede chiarimenti in ordine alla possibilità di accedere all’opzione prevista dall’art. 1, comma 50, della L. 30 dicembre 2020, n. 178, al fine di fruire del regime speciale per lavoratori impatriati per l’ulteriore quinquennio 2022 – 2026.

 

 

Lavoratori impatriati è fondamentale iscrizione AIRE

L’Agenzia delle Entrate illustra all’istante in via preliminare come la Legge di Bilancio 2021 abbia stabilito che possano fruire dell’agevolazione, mediante opzione, le persone fisiche che durante la loro permanenza all’estero siano state iscritte all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) ovvero sino cittadini di Stati membri dell’Unione Europea e che, abbiano trasferito la residenza fiscale in Italia prima del 2020 e che già beneficiavano del regime speciale per i lavoratori impatriati alla data del 31 dicembre 2019.

Conseguentemente l’Agenzia delle Entrate chiarisce come l’istante, una cittadina extracomunitaria, non sia in possesso dei requisiti per esercitare l’opzione di cui al citato art. 1, comma 50, della L. n. 178 del 2020 in quanto, nel periodo antecedente al trasferimento della propria residenza in Italia, non era iscritta all’AIRE acquisendo la cittadinanza italiana nel 2018 solo dopo essersi trasferita in Italia nel 2017.

Riferimento di prassi: risposta ad interpello 321 del 03/06/2021

 

NDR. Approfondisci qui: Lavoratori impatriati: quali requisiti per accedere al secondo quinquennio agevolato?

 

 

 

a cura di Francesco Burzacchi e Gianfranco Costa

Sabato 16 Luglio 2022

 

Questo intervento è tratto dalla circolare settimanale di CommercialistaTelematico…

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