La cedibilità dei crediti d’imposta riconosciuti in favore delle imprese “gasivore” e “non gasivore”: tali crediti, utilizzabili entro il 31 dicembre 2022 sono cedibili, entro il medesimo termine, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, ma senza facoltà di successiva ulteriore cessione.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull’ambito applicativo delle agevolazioni fiscali previste a sostegno delle imprese in relazione alle spese sostenute per il gas consumato; con il presente commento focalizziamo l’attenzione sui crediti oggetti dell’agevolazione utilizzabili entro il 31 dicembre 2022 e cedibili entro il medesimo termine.
Il provvedimento di prassi si è reso necessario poiché nel 2022 sono stati emanati diversi provvedimenti finalizzati a contenere gli effetti degli incrementi dei prezzi del gas naturale, anche per contrastare gli effetti economici della grave crisi internazionale in atto in Ucraina.
La circolare delle Entrate evidenzia i seguenti provvedimenti che hanno assunto:
- il decreto Energia (D.L. n. 17/2022), recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”;
- il decreto Ucraina (D.L. n. 21/2022), recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina”;
- e il decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022), recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina”.
Crediti d’imposta in materia di gas: le imprese beneficiarie
Va brevemente ricordato che il decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, cd. decreto Ucraina, contenente “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2022, n. 67, riconosce alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico – MISE – del 21 dicembre 2017, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 12 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acq