Vediamo quali sono i principi generali che ispirano i contratti di prossimità ed i possibili sviluppi che interessano la contrattazione di secondo livello, ma anche le conseguenti criticità.
I contratti di prossimità[1] consentono al datore di lavoro di derogare alla disciplina della Legge e del contratto collettivo nazionale: essi rappresentano uno strumento di notevole efficacia, con il quale un’impresa può adattare alcune norme e alcuni regolamenti contrattuali alle proprie esigenze organizzative e gestionali.
I contratti di prossimità: cosa sono?
Nello specifico i contratti di prossimità, detti anche “contratti adattativi”, sono un tipo di contratto di secondo livello sottoscritto, a livello territoriale o aziendale, da organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda, siano esse rappresentanze sindacali aziendali (RSA)[2] purché costituite nell’ambito delle predette organizzazioni, siano esse rappresentanze sindacali unitarie (RSU), purché costituite in conformità delle regole stabilite dall’autonomia collettiva negli accordi interconfederali.
Trattasi, dunque, di specifiche intese, che offrono alle aziende la possibilità di derogare, entro certi limiti e per specifiche materie, alle disposizioni di Legge e di contratto collettivo per adeguarle alle condizioni e alle esigenze di organizzazione del lavoro di ciascuna.
Tra le materie, per le quali le parti collettive possono derogare, rientrano quelle riguardanti:
- i contratti a termine, i contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, il regime della solidarietà negli appalti e alcuni casi di ricorso alla somministrazione di lavoro;
- gli impianti audiovisivi e l’introduzione di nuove tecnologie;
- le mansioni del lavoratore, la classificazione e l’inquadramento del personale;
- la disciplina dell’orario di lavoro;
- le modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, la trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e le conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, (fatta eccezione per alcune