Le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a imposizione soltanto se, e nei limiti in cui, risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi, quale lucro cessante.
Non costituiscono invece reddito imponibile nell’ipotesi in cui esse tendano a riparare un pregiudizio di natura diversa, in qualità di danno emergente.
Non è quindi tassabile il risarcimento del danno ottenuto dal lavoratore dipendente, anche in via transattiva, per la perdita di chance di accrescimento professionale.
La Corte di Cassazione ha chiarito la non tassabilità del risarcimento da perdita di chance del lavoratore dipendente.
Nella specie, l’Agenzia delle Entrate aveva proposto ricorso avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale.
Il caso di tribunale: tassazione di risarcimento danni riconosciuto dalla ASL al lavoratore dipendente
Il contenzioso era relativo ad avvisi di accertamento che recuperavano a tassazione, quale reddito di lavoro dipendente, le somme riconosciute da una ASL ad un proprio dipendente, dirigente medico presso il medesimo Ente, a titolo di risarcimento del danno, in esecuzione di un accordo transattivo a conclusione di un giudizio che aveva condannato l’Azienda sanitaria a risarcire al proprio dipendente il danno derivante dalla violazione di obblighi di cui al CCNL.
La CTR aveva rigettato l’appello dell’ufficio, negando la tassabilità delle somme in questione alla luce della giurisprudenza di legittimità per la quale, in tema di imposte sui redditi, in base all’art. 6, comma 2, Tuir, le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a imposizione soltanto se risultino destinate a reintegrare un danno da mancata percezione di redditi, mentre non costituiscono reddito imponibile nell’ipotesi in cui tendano a riparare un pregiudizio di natura diversa, come (appunto) quello da perdita di chance.
L’Amministrazione finanziaria denunciava la violazione degli artt. 6 e 51 Tuir, censurando la s