Non è condivisibile la posizione del Fisco che nega la detrazione IVA sui costi sostenuti da un’azienda per una applicazione informatica da mettere a disposizione dei dipendenti, nell’ambito di un progetto di welfare aziendale.
Recentemente, l’Agenzia delle Entrate è stata chiamata a pronunziarsi sulla detraibilità dell’Iva relativa ai costi sostenuti da un’azienda per permettere l’utilizzo di una applicazione ai propri dipendenti, nell’ambito di un programma di welfare aziendale.
Le regole per la detraibilità dell’IVA
Nel formulare la propria risposta, l’Agenzia ricorda, correttamente, i principi di detrazione sanciti dalla normativa europea, ma purtuttavia arriva a conclusioni errate.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha più volte affermato che:
“affinché il diritto a detrazione dell’IVA assolta a monte sia riconosciuto al soggetto passivo, è necessaria la sussistenza di un nesso diretto ed immediato tra una specifica operazione a monte ed una o più operazioni a valle, che conferiscono il diritto a detrazione“
e, conseguentemente,
“il diritto a detrarre l’IVA gravante sull’acquisto di beni o servizi a monte presuppone che le spese effettuate per acquistare questi ultimi facciano parte degli elementi costitutivi del prezzo delle operazioni tassate a valle che conferiscono il diritto a detrazione“.
Gli stessi giudici comunitari hanno, altresì, affermato che:
“il diritto a detrazione è tuttavia ammesso a beneficio del soggetto passivo anche in mancanza di un nesso diretto e immediato tra una specifica operazione a monte e una o più operazioni a valle che conferiscono un diritto a detrazione, qualora i costi dei servizi in questione facciano parte delle spese generali del soggetto passivo e, in quanto tali, siano elementi costitutivi del prezzo dei beni o dei servizi che esso fornisce“.
Diversamente,
“qualora beni o servizi acquistati da un soggetto passivo vengano impiegati a fini di operazioni esenti o non rientranti nell’ambito di applicazione dell’IVA, non è possibile né riscossione dell’imposta a valle né detrazione dell’imposta a monte“.
Pertanto, per la spettanza del diritto alla detrazione, occorre verificare la sussistenza del nesso diretto e immediato tra le operazioni di acquisto di beni e servizi effettuate a monte e una specifica operazione a valle, imponibile ai fini IVA.
In presenza di tale nesso, le spese sostenute per gli acquisti di beni e servizi rappresentano elementi costitutivi del prezzo di vendita delle operazioni a valle effettuate dal soggetto passivo.
Il caso: IVA e welfare aziendale
E’ evidente che nel caso di fornitura dei beni e servizi previsti da una politica di welfare a favore dei dipendenti, che di fatto soddisfa direttamente l’impresa e solo indirettamente i dipendenti, sia garantita la sussistenza di quel nesso economico succitato.
Appare pertanto errata la risposta dell’Agenzia, che non ravvisa tale nesso (negando quindi la detrazione) sulla base di una disamina della fattispecie troppo frettolosa, che guarda agli effetti del welfare sui dipendenti anziché sull’impresa.
E’ ovvio che, come dice l’agenzia, la messa a disposizione gratuita dell’applicazione costituisce un’operazione esclusa dal campo di applicazione dell’IVA, ma, come detto, non è quello l’aspetto da guardare, bensì quello sull’azienda, se ed in quanto essa svolge attività rilevanti ai fini Iva.
Riferimento di prassi: Agenzia Entrate – Risposta all’interpello n. 273/2022.
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A cura di Danilo Sciuto
Giovedì 26 Maggio 2022