Quando un datore di lavoro assume un lavoratore predispone o fa predisporre al proprio Consulente, un contratto individuale di lavoro oppure una lettera di assunzione alle quali si applicano le regole sancite dal codice civile sui contratti in generale ad eccezione dei casi in cui, le norme che disciplinano il rapporto di lavoro, prevedano deroghe o diverse disposizioni in merito.
Elementi essenziali dei contratti individuali di lavoro
Nei contratti individuali di lavoro è buona norma indicare gli elementi essenziali che qualificano il rapporto di lavoro, ma anche i cosiddetti elementi accessori quali per esempio giorni di ferie, periodo di prova, termine di preavviso in caso di recesso, etc., rinviando poi, per ciò che attiene gli altri elementi contrattuali, alla Legge o alla Contrattazione Collettiva.
Così facendo il C.C.N.L. si applica anche nei confronti di coloro che, pur non iscritti alle associazioni sindacali stipulanti, esplicitamente hanno aderito allo stesso con la sottoscrizione della lettera di assunzione o del contratto individuale di lavoro che vi faccia esplicito riferimento (rinvio formale o alla fonte).
Datore di lavoro: gli obblighi di informazione nei confronti del lavoratore
La Legge[1] sancisce un obbligo di informazione secondo il quale il datore di lavoro è tenuto a fornire al lavoratore, entro trenta giorni dall’assunzione, le seguenti informazioni:
- identità delle parti che hanno stipulato il contratto di lavoro;
- luogo di lavoro;
- data di inizio del rapporto;
- previsione dell’eventuale patto di prova;
- durata del rapporto di lavoro;
- inquadramento, livello, qualifica e mansioni.
Se non si fa esplicito rinvio alle norme del contratto collettivo applicato, nel documento informativo da rilasciare al lavoratore, devono essere specificati anche:
- la durata del periodo di prova, se prevista;
- l’importo iniziale della retribuzione e relativi elementi costitutivi, indicando il periodo di pagamento;
- la durata delle ferie retribuite cui ha diritto il lavoratore o modalità di determinazione e di fruizione delle stesse;
- l’orario di lavoro;
- i termini del preavviso in caso di recesso.
È chiaro da questa breve disamina che, indicando le suddette informazioni all’interno del contratto individuale di lavoro, da consegnarsi preferibilmente prima dell’assunzione e quindi dell’inizio della prestazione, si evita di produrre un ulteriore modulo da far firmare e consegnare al lavoratore in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 1 del D.Lgs. 152/1997.
Le precisazioni dell’Unione Europea sui diritti del lavoratore
Recentemente anche l’Unione Europea[2], ha inteso introdurre nuovi diritti minimi e nuove norme sulle informazioni da fornire ai lavoratori in merito alle rispettive condizioni di lavoro, perseguendo l’obiettivo di rispondere alle nuove sfide del mercato del lavoro legate agli sviluppi demografici, alla digitalizzazione e a nuove forme di lavoro.
Con la citata Direttiva infatti ha voluto stabilire e affermare i diritti minimi che si applicano a tutti i lavoratori nell’Unione che hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro quali definiti dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore in ciascuno Stato membro, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia.
Nello specifico la direttiva si propone di migliorare l’accesso dei lavoratori alle informazioni concernenti le loro condizioni di lavoro e dunque la trasparenza del mercato del lavoro.
In materia di obblighi informativi ha disposto che gli Stati membri provvedono affinché i datori di lavoro siano tenuti a comuni