La tutela del turista-consumatore nell’acquisto di pacchetti turistici

di Gianfranco Visconti

Pubblicato il 21 aprile 2022

Questo studio ha lo scopo di illustrare le forme di tutela del turista in quanto consumatore, cioè acquirente non professionale di servizi turistici, che oggi si basano su un atto normativo fondamentale.
Il punto di partenza è il Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, anche detto Codice del turismo, che disciplina l’acquisto dei viaggi organizzati o, il che è lo stesso, di “pacchetti turistici e servizi turistici collegati” e che è stato recentemente riformato.

Codice del Turismo: le forme di tutela del turista in qualità di consumatore

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In tema di tutela del turista consumatore, gli articoli da 32 a 51-novies dell’Allegato I del Dlgs 79/2011 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo) riportano, con alcune aggiunte e modifiche importanti, la disciplina prima contenuta negli articoli da 82 a 100 del Decreto Legislativo n° 206 del 2005 (il “Codice del consumo”), che fu abrogata dalla lettera m) del 1° comma dell’art. 3 del Dlgs 79/2011 e sostituita dalla versione originaria degli articoli da 32 a 51 del Codice del turismo.

A loro volta, questi articoli del Codice del consumo prima e del Codice del turismo poi riportavano, con poche modificazioni, le norme contenute nel Decreto Legislativo n° 111 del 1995 che recepì per la prima volta nell’ordinamento italiano la fondamentale Direttiva CEE n. 314 del 1990 relativa alla tutela del consumatore – turista che abbia acquistato nel territorio nazionale pacchetti turistici aventi ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”.

Questa direttiva, restata in vigore per un quarto di secolo, è stata abrogata e sostituita dalla Direttiva UE n. 2302 del 2015 sui pacchetti turistici ed i servizi turistici collegati che è stata attuata (o recepita, che dir si voglia), in Italia, dal Decreto Legislativo n° 62 del 2018 che ha sostituito e modificato le disposizioni contenute nel Capo I del Titolo VI del Codice del turismo, vale a dire gli attuali articoli da 32 a 51-novies di esso.[1]

Il fatto che la disciplina legislativa di tutela del turista-acquirente di viaggi organizzati sia di origine comunitaria comportache essa prevale su tutte le norme di legge contrastanti con essa che siano di origine statale o regionale in virtù di quanto previsto dal 1° comma dell’art. 117 della Costituzione che prevede che il potere legislativo è esercitato dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della suddivisione delle competenze stabilita dalla Costituzione stessa e “dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”.

Infine, segnaliamo che la dicitura pacchetto turistico utilizzata dalla legge è equivalente a quella di viaggio organizzato che noi utilizziamo assieme all’altra nel testo e che, a nostro giudizio, è una espressione che spiega meglio, dal punto di vista dell’economia del turismo, la natura di questo servizio complesso, cioè di un servizio turistico formato dalla combinazione di più servizi turistici elementari.

 

La nozione di pacchetto turistico (o viaggio organizzato) e quella di servizi turistici collegati

Iniziamo l’esame di questa disciplina chiarendo cosa sono i “contratti di viaggio” o, meglio, i “contratti di vendita di viaggi organizzati” o “pacchetti turistici” che dir si voglia.

 

I pacchetti turistici

I pacchetti (di servizi) turistici o viaggi organizzati, sono, secondo la definizione che ne danno le lettere c) ed a) del 1° comma dell’art. 33 del Codice del turismo (Allegato I del Dlgs 79/2011 riformato dal Decreto Legislativo 62/2018 che ha recepito la Direttiva UE n° 2302 del 2015), quelli offerti in vendita ad un prezzo globale forfetario e che comprendono almeno due fra questi elementi (servizi):

  • trasporto di passeggeri;
     
  • alloggio (non destinato a fini residenziali[2] o a corsi di lingua di lunga durata);
     
  • noleggio di auto, di altri autoveicoli a motore o di motocicli che richiedono una patente di guida di categoria A;
     
  • qualunque altro servizio turistico che non sia parte integrante dei primi tre e non sia un servizio finanziario o assicurat