Secondo recenti interventi di legge, l’agente della riscossione non può dar corso all’espropriazione per uno specifico paniere di beni definiti «essenziali» , superando così la vecchia formulazione secondo cui i beni nei cui confronti non si poteva procedere ad esproprio dovevano essere individuati con decreto del MISE con l’Agenzia entrate e con l’Istituto nazionale di statistica.
In realtà tale decreto non è stato mai pubblicato … Vediamo quindi quali sono i limiti oggi alla riscossione coattiva .
Per effetto della modifica apportata dall’art.50, comma 1, del D.L. n. 152 del 6 novembre 2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 233 del 29 dicembre 2021, all’art. 76, del D.P.R. n. 600/73, ferma la facoltà di intervento ai sensi dell’articolo 499 del C.p.c.[1], l’agente della riscossione non dà corso all’espropriazione per uno specifico paniere di beni definiti «beni essenziali» individuato ai sensi dell’articolo 514 del codice di procedura civile, superando così la vecchia formulazione secondo cui non si dava corso all’espropriazione per uno specifico paniere di beni definiti «beni essenziali» ma individuato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze d’intesa con l’Agenzia delle entrate e con l’Istituto nazionale di statistica (decreto mai pubblicato).
Espropriazione immobiliare: i beni impignorabili
In forza della nuova formulazione – a far data dal 7 novembre 2021 – oltre alle cose dichiarate impignorabili da speciali disposizioni di legge, non si possono pignorare:
- le cose sacre e quelle che servono all’esercizio del culto;
- l’anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti, di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato;
- i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente;
- abrogato (legge 24 febbraio 2006, n. 52);[2]
- le armi e gli oggetti che il debitore ha l’obbligo di conservare per l’adempimento di un pubblico servizio;
- le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in generale gli scritti di famiglia, nonché i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione;
6-bis) gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali;
6-ter) gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza