Vediamo quali sono i requisiti richiesti per essere validamente iscritti nell'albo degli operatori del microcredito.
Ricordiamo che non rientra nell’attività degli operatori di microcredito la concessione di finanziamenti a fronte della cessione del quinto dello stipendio o della pensione.
Ricordiamo che non rientra nell’attività degli operatori di microcredito la concessione di finanziamenti a fronte della cessione del quinto dello stipendio o della pensione.
Il secondo comma dell’articolo 111 TUB prevede che l’iscrizione nell’elenco degli operatori del microcredito sia subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:
- forma di società di capitali (società per azioni, a responsabilità limitata, in accomandita per azioni) o di società cooperativa;
- capitale versato di ammontare non inferiore a quello stabilito dal Ministero dell’Economia, sentita la Banca d’Italia;
- requisiti di onorabilità dei soci di controllo o rilevanti nonché di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali fissati dai decreti di attuazione che saranno emanati dal Ministero dell’Economia, sentita la Banca d’Italia;
- oggetto sociale limitato alla sola attività di erogazione del microcredito, che abbiamo esaminato sopra, nonché alle attività ad esso accessorie e strumentali;
- presentazione di un programma di attività.
I requisiti per essere operatori di microcredito
L’art. 6 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 176/2014 disciplina nel dettaglio i requisiti per l’iscrizione dell’elenco degli operatori di microcredito istituito dal 1° comma dell’art. 111 TUB e tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi del 1° comma dell’art. 113 TUB. I requisiti citati sono i seguenti:
- l’oggetto sociale deve prevedere esclusivamente l’attività di