Finalmente è stata confermata la possibilità di cumulare più agevolazioni sullo stesso investimento.
Il dubbio era nato dall’incrocio delle norme dedicate al PNRR con quelle relative a precedenti agevolazioni, fra cui “industria 4.0”
Con la circolare n. 33 del 31 dicembre 2021, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha dissolto i numerosi dubbi circa una presunta non cumulabilità degli aiuti PNRR con altre tipologie di aiuti, chiarendo le differenze esistenti fra “doppio finanziamento” di un investimento (non consentito) e “cumulo” di più agevolazioni sullo stesso investimento (sempre consentito nei limiti delle singole discipline e, in mancanza di limiti specifici, nel limite del costo del bene).
In tal modo, contrariamente a quanto si era inizialmente ipotizzato, le agevolazioni previste dal PNRR restano cumulabili con le misure generali e, in particolare, con il credito d’imposta industria 4.0, trattandosi di un caso di “cumulo” e non di doppio finanziamento.
La questione: è possibile cumulare più agevolazioni sullo stesso investimento?
Nel mese di aprile 2021 l’Italia ha presentato alla Commissione Europea, che lo ha approvato nel mese di luglio, il PNRR (Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza dell’Italia), con il quale il Governo ha indicato gli obiettivi che intende raggiungere per eliminare e/o ridurre gli effetti devastanti della pandemia.
Il piano contiene anche “una combinazione di investimenti diretti e regimi di incentivi, per esempio Transizione 4.0”; in particolare, nell’ambito dell’obiettivo “M1C2 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITA’ NEL SISTEMA PRODUTTIVO” e degli investimenti relativi a TRANSIZIONE 4.0, sono state previste agevolazioni fiscali cons