Le dimissioni del lavoratore assunto con contratto a tempo determinato sono regolate dal Codice Civile in maniera molto diversa rispetto alle classiche dimissioni applicabili al contratto a tempo indeterminato.
Esaminiamo le caratteristiche di tale fattispecie e soffermiamoci sulla questione delle responsabilità in capo a lavoratore e datore di lavoro nel caso vi sia un danno da risarcire.
In materia di cessazione del rapporto di lavoro è di fondamentale importanza focalizzare l’attenzione sulle seguenti disposizioni:
- art. 2118 del codice civile: tale articolo ha disposto quanto segue:
“Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità”;
- art. 2119 del codice civile: stabilisce che:
“Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.”
Nota: in materia di contratto a tempo determinato non è previsto l’istituto del preavviso, tranne che per i dirigenti e tale tipologia contrattuale si estingue automaticamente alla data prevista dalle parti stipulanti nel contratto di assunzione (la data può essere stabilita in termini assoluti con il riferimento a un giorno, mese e anno precisi oppure può essere ancorata al verificarsi di un determinato fatto previsto dalle parti (ad esempio il rientro in servizio del lavoratore sostituito).
Il recesso dal contratto a tempo determinato: la normativa applicabile
Come disposto dalla normativa vigente alla stipula del rapporto di lavoro a tempo determinato è previsto un termine prefissato di scadenza del contratto escludendo, in via generale, il licenziamento da parte del datore di lavoro /lavoratore.
In buona sostanza il contratto a tempo determinato può essere risolto nei seguenti casi:
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Durante il periodo di prova
In questo caso le parti possono recedere liberamente dal contratto senza alcun preavviso e senza necessità di fornire giustificazioni;