Cambia il provvedimento di sospensione dell’attività in caso di irregolarità e violazioni riscontrate durante l’attività ispettiva.
Si inaspriscono le regole e le pene per le violazioni, soprattutto in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e riguardo al lavoro irregolare.
Il nuovo provvedimento di sospensione nel D.L. n. 146/2021
Con l’articolo 13 del Decreto Legge n. 146 del 21 ottobre 2021 è stato sostituito l’articolo 14 del Decreto Legislativo n. 81/2008, prevedendo così numerose novità riguardanti la sospensione dell’attività imprenditoriale.
In particolar modo, il nuovo comma 1 dell’articolo 14 del Decreto Legislativo n. 81/2008 prevede che il provvedimento di sospensione è adottato dall’Ispettorato del Lavoro:
- allo scopo di far cessare il pericolo per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori per il tramite del personale ispettivo;
- in caso di lavoro nero per più del 10% del personale in forza al momento dell’accesso.
A seguito di tali novità, l’Ispettorato del Lavoro ritorna sull’argomento fornendo indicazioni condivise con l’ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Si segnala comunque che eventuali modifiche o integrazioni al potere di sospensione potrebbero essere inserite all’interno del testo che deriverà dalla conversione in Legge del Decreto Legge poc’anzi citato.
Caratteristiche del nuovo provvedimento di sospensione
A seguito delle modifiche apportate dal Decreto Legge n. 146/2021, il provvedimento di sospensione adottato da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro – al contrario della previgente formulazione che invece prevedeva la possibilità di adottare questo provvedimento da parte degli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – adesso comporta l’assenza di ogni forma di discrezionalità da parte dell’amministrazione.
Il provvedimento sospensivo va comunque valutato tenen