La decorrenza dell’interdizione al lavoro in stato di gravidanza decorre dalla data del provvedimento autorizzato o dalla data dell’istanza?
E ancora, a seguito del parto potranno essere fruiti anche i giorni non goduti di astensione ante-partum?
A tali interrogativi fornisce risposte una recente nota dell’INL.
Interdizione dal lavoro per gravidanza: tutele nel TU maternità/paternità
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce istruzioni con riferimento alle procedure di rilascio dei provvedimenti di interdizione anticipata e post-partum previsti dal Decreto Legislativo n. 151/2001.
Come noto il Capo III del Decreto Legislativo n. 151/2001 – Testo Unico a tutela della maternità e della paternità – prevede a partire dall’articolo 16 una tutela nei confronti delle donne in stato di gravidanza.
In particolar modo, l’articolo 16 prevede il divieto di adibire al lavoro le donne:
- durante i due mesi precedenti la data presunta del parto;
- per il periodo intercorrente tra la data presunta di parto e la data effettiva di parto;
- durante i tre mesi dopo il parto;
- durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto