Qual è il momento di esigibilità dell’IVA per le prestazioni di servizi di carattere continuativo? Come influisce l’autoconsumo dell’imprenditore?
Per le prestazioni a carattere periodico o continuativo, l’IVA si considera esigibile alla scadenza del periodo cui si riferiscono i pagamenti.
Questo principio è stato riaffermato dalla Corte di Cassazione.
La puntuale disposizione normativa cui fare riferimento è l’art. 6 comma 3, secondo periodo, del D.P.R. n. 633/1972, ove è previsto che le prestazioni di servizi “indicate nell’articolo 3, terzo comma, primo periodo, si considerano effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese”.
La sentenza precisa che, con l’effettuazione dell’operazione (alla maturazione del corrispettivo), sorgono anche l’esigibilità dell’imposta e l’obbligo di fatturazione.
Tuttavia, laddove non intervenga il pagamento del committente, la fatturazione può essere differita sino al momento in cui il corrispettivo è versato, ferma restando la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di provare l’intento del prestatore di volersi sottrarre all’obbligo di emissione della fattura e assolvimento dell’IVA.
Questi gli argomenti qui trattati:
- Aspetti generali sull’esigibilità dell’IVA
- Cessioni di beni
- Prestazioni di servizi
- Fatto generatore ed esigibilità dell’IVA
- Autoconsumo
- Percezione = esecuzione?
- Precisazioni in tema di autoconsumo
- Alcuni precedenti giurisprudenziali
- Il caso in esame
- Qualificazione come prestazione di servizi
- Momento di effettuazione ai fini IVA
- Scadenza del pagamento
- Le Conclusioni della Cassazione
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Aspetti generali sull’esigibilità dell’IVA
L’esigibilità dell’IVA corrisponde al diritto dell’Erario a percepire il tributo a partire da un determinato momento circolare 24.12.1997, n. 328 – par. 2.1).
Secondo il diritto comunitario – art. 62 direttiva 2006/112/CE – si tratta del diritto che l’Erario può far valere a norma di legge, a partire da un dato momento, presso il debitore per il pagamento dell’imposta, anche se il pagamento può essere differito.
In base all’art. 63 della medesima direttiva, “il fatto generatore dell’imposta si verifica e l’imposta diventa esigibile nel momento in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi”.
La disposizione nazionale, però (art. 6, D.P.R. n. 633/1972) non fa riferimento alla nozione di “fatto generatore”, ma soltanto alle nozioni di “esigibilità del tributo” ed “effettuazione dell’operazione”.
Cessioni di beni
Le cessioni di beni si considerano effettuate:
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se si tratta di beni immobili: alla stipula dell’atto che comporta il trasferimento della proprietà, ovvero, la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento sul bene;
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se si tratta di beni mobili: all’atto della consegna o della spedizione;
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per particolari tipi di cessioni di beni (cessioni per atto di pubblica autorità, cessioni nell’ambito di contratti di somministrazione, etc.): nel