L’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, a seguito delle modifiche apportate, subisce ora una ulteriore battuta d’arresto: ciò dipende da quanto stabilito recentemente dalla Corte Costituzionale che ha infatti approfondito la questione della tutela reintegratoria attenuata per stabilire se sia da ritenersi obbligatoria o facoltativa.
Tutela reintegratoria: premessa
Nuova battuta d’arresto per l’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori: questa volta è toccata al comma settimo, secondo periodo, nella parte in cui prevede la tutela reintegratoria, ossia la possibilità (e non l’obbligo) di reintegrare il lavoratore quando i motivi che giustificano il licenziamento per giustificato motivo oggettivo risultano essere manifestamente insussistenti.
C’è da dire che l’articolo 18 non subisce per la prima volta uno stop, in quanto di recente aveva già ottenuto una bocciatura con riferimento alla dichiarata incostituzionalità della versione modificata con il D.Lgs. n. 23/2015, articolo 3, comma 1, nella parte in cui prevedeva una rigida definizione degli importi spettanti ai lavoratori licenziati senza la sussistenza del giustificato motivo.
La questione è tornata così nuovamente alla ribalta, in questo caso con riferimento al comma sette, periodo secondo, art. 18 Statuto dei Lavoratori, in quanto si è sancita l’incostituzionalità di tale disposizione relativamente ad alcune norme di rango costituzionale.
Analizziamo meglio la questione.