Il curatore fallimentare è legittimato a chiedere la revoca del sequestro preventivo. E’ questo sinteticamente il principio espresso recentemente dalla Sezione penale della Corte di Cassazione.
Revoca del sequestro preventivo: il fatto
Il Tribunale di Salerno, adito in sede di appello cautelare, ha dichiarato inammissibile l’istanza presentata dalla Curatela Fallimentare di una s.r.l. di revoca del sequestro preventivo disposto su due conti correnti, uno presso la Deutche Bank con saldo attivo di € 99.000 e l’altro presso la Banca del Sud con saldo attivo di € 23.000, entrambi intestati alla società, al cui legale rappresentante è stato contestato il reato previsto dall’art. 10-ter del D.Lgs. n.74/2000, per omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione 2015 per l’ammontare complessivo di € 327.481,00.
A fondamento della declaratoria di inammissibilità, i giudici in sede cautelare hanno ritenuto assente in capo al Curatore fallimentare la legittimazione all’impugnativa, non vantando costui, quand’anche la dichiarazione di fallimento preceda, come nel caso di specie, il sequestro penale, alcun diritto di proprietà sui beni della società, di cui gli viene soltanto trasferita la disponibilità unitamente al potere di amministrazione in ragione del perseguimento degli obiettivi propri della procedura concorsuale, costituiti dal soddisfacimento delle ragioni dei creditori del soggetto fallito.
“Sostengono, per converso, che solo all’esito dell’esaurimento della proc