Come si gestisce la dichiarazione di successione in caso di divisione ereditaria? In questo articolo analizziamo le principali problematiche civilistiche e fiscali della divisione ereditaria, puntando il mouse sul problema del conguaglio.
La dichiarazione di successione
La dichiarazione di successione è una dichiarazione fiscale tendente a sottoporre a tassazione, nel caso di superamento di certi limiti, il patrimonio trasferito dal de cuius agli eredi, sia in presenza di testamento che in sua assenza.
E’ il D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, rubricato “Imposta sulle successioni e donazioni”, nonché l’art. 2, commi 47 – 54, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito nella L. 24 novembre 2006, n. 286, che regolano la materia.
L’art. 28, comma 3, del predetto D.Lgs. n. 346/1990, dispone che la sua presentazione sia effettuata alla competente Agenzia delle Entrate (ex ufficio del registro), a cura dei:
- chiamati all’eredità e dei legatari, anche nel caso di apertura della successione per dichiarazione di morte presunta;
- loro rappresentanti legali;
- immessi nel possesso temporaneo dei beni dell’assente;
- amministratori dell’eredità e dei curatori delle eredità giacenti;
- esecutori testamentari.
Il successivo art. 31, del D.Lgs. n. 346/1990, stabilisce che la dichiarazione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione.
Seguono delle ulteriori indicazioni per precisare, a seconda dei soggetti interessati, quale sia il dies a quo della decorrenza dei predetti 12 mesi.
In questo articolo parleremo dunque di:
- Divisione ereditaria ai fini civilistici
- La divisione ereditaria ai fini fiscali
- La tassazione dell’atto di divisione ereditaria senza conguaglio
- La tassazione dell’atto di divisione ereditaria con conguaglio
- La tassazione dell’atto di divisione ereditaria secondo la Cassazione
La divisione ereditaria ai fini civilistici
La divisione ereditaria è uno strumento giuridico che tende a ripartire la proprietà testamentaria tra gli eredi.
La stessa pone fine alla comunione forzata dei beni, a seguito del decesso del de cuius.
A differenza della presentazione della dichiarazione di successione, che richiede un termine di 12 mesi dalla sua apertura, non ci sono termini per portare a termine la divisione, che sarà effettuata o a seguito di accordo tra le parti (Si veda sub A), o attraverso un iter giudiziale, qualora la mediazione non porti ad alcun risultato (Si veda sub B), ovvero sia insita nel testamento (Si veda sub C).
3 sono le forme di divisione ereditaria:
Divisione consensuale
E’ la forma che consente ai chiamati all’eredità – nel rispetto del ricordo del de cuius, che non deve mai abbandonare le decisioni degli eredi, a meno che il ricordo sia, chiamiamolo, fragile – di trovare un accordo sulla ripartizione dei beni.
Si tratta di seguire un particolare iter:
- ricostruzione della massa ereditaria, attingendo, tranne dispensa del testatore, alla collazione dell’art. 737c.c., tendente ad aggiungere alla massa ereditaria, i beni ricevuti in donazione, prima della morte dal de cuius;
- individuazione del o dei beni che ciascun erede auspica di vedersi attribuire;
- rimozione delle richieste convergenti su determinati beni, attraverso accordi e componimenti, attingendo anche a conguagli in danaro (si ricorda che l’art. 728 c.c. stabilisce che, in presenza di disuguaglianza fra le quote divisionali della massa ereditaria, la stessa debba essere compensata con conguagli in danaro) o ricorrendo a formule quali l’estrazione a sorte della quota di eredità ambita da più eredi;
- ricorso all’opera del notaio, per ufficializzare l’accordo raggiunto. In definitiva, la divisione consensuale, perché sia tale,