Fattura del Centro medico al paziente e fattura del medico al Centro

La fatturazione tra Centro medico e paziente e tra medico e Centro nel rispetto del decreto IVA. Ognuno emette fattura ai sensi art. 10 (a condizione naturalmente che ne ricorrano i presupposti, che si tratti di spese mediche)

La fatturazione tra Centro medico e paziente e tra medico e Centro

L’agenzia delle entrate si è espressa in merito alle modalità di gestione di un centro medico messo a disposizione degli operatori sanitari con il supporto di una società ad hoc.

Regime di fatturazione applicabile in base ad un contratto di mandato senza rappresentanza: Ok alle prestazioni sanitarie esenti da IVA ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n. 18), del D.P.R. n. 633 del 1972.

La fattura emessa dal professionista (mandante) al Centro medico deve essere al netto della provvigione che spetta alla società (mandatario) che gestisce l’ambulatorio, quindi esclusa dalla base imponibile ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettera b), del DPR 633/72.

E’ la mandataria (società) che emette la fattura ai pazienti (clienti), in misura integrale, in esenzione da Iva (ovviamente se ne ricorrono i presupposti)..

Sono in aumento i centri medici specializzati nel campo sanitario, a cui i pazienti si rivolgono spesso a causa delle inefficienze del sistema sanitario nazionale (SSN).

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Il quesito posto all’Agenzia

La società che ha posto il quesito desidera intraprendere un’attività secondaria consistente nella gestione di un ambulatorio, nel quale diversi professionisti, quali medici e fisioterapisti, erogano a terzi clienti servizi sanitari.

L’Istante, oltre ad occuparsi della parte amministrativa, metterebbe a disposizione dei medici e fisioterapisti (“i professionisti”), gli spazi, la segreteria ecc., per il supporto alla loro attività sia interna alla struttura sia esterna nei confronti di pazienti che verranno poi successivamente trattati chirurgicamente presso cliniche private.

Il regime di fatturazione applicabile è quello relativo ad un contratto di mandato senza rappresentanza riguardante delle prestazioni sanitarie esenti da IVA ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n. 18), del D.P.R. n. 633 del 1972.

In tal caso, secondo l’Agenzia, nella fattura emessa dal professionista/mandante, il corrispettivo esente da IVA, deriva dalla differenza tra l’ammontare fatturato dalla società, che gestisce l’ambulatorio, al paziente e la provvigione spettante a quest’ultima, che sarà esclusa dalla base imponibile ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettera b), del Decreto IVA.

Il parere

A parere dell’Agenzia, in relazione al contratto di mandato senza rappresentanza, l’articolo 3, comma 3, ultimo periodo, del D.P.R. n. 633 del 1972 (“Decreto IVA”) prevede che “le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario”.

Al riguardo, la risoluzione n. 250/E del 30 luglio 2002 ha precisato che con il contratto di mandato senza rappresentanza, il mandatario assume e acquista in nome proprio rispettivamente gli obblighi e i diritti derivanti dal compimento dell’affare trattato per conto del mandante.

In tal caso, le prestazioni di servizi rese o ricevute dal mandatario senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario, a norma del citato articolo 3, comma 3, ultimo periodo, del Decreto IVA.

Viene poi ricordato che la natura delle prestazioni rese o ricevute dal mandatario senza rappresentanza al mandante è la stessa di quelle rese o ricevute dal mandatario in nome proprio e per conto del mandante (risoluzione n. 6/E dell’11 febbraio 1998, risoluzione n. 146/E del 27 settembre 1999, risoluzione n. 170/E del 27 dicembre 1999).

La soluzione in pratica

In conclusione, l’Agenzia delle entrate, conformandosi con l’indirizzo interpretativo recato dalla risoluzione n. 250/E del 2002, precisa che nel caso di specie, la società in questione deve emettere fattura ai clienti/pazienti per le prestazioni rese in esenzione da IVA ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 18), del Decreto IVA, ricorrendone i presupposti applicativi, e ricevere fattura dal professionista/mandante per la prestazione dallo stesso effettuata, sempre in regime di esenzione e al ricorrere dei presupposti applicativi.

Nella fattura emessa dal professionista/mandante, il corrispettivo esente da IVA è pari alla differenza tra l’ammontare fatturato dalla citata società al paziente e la provvigione spettante a quest’ultima, che sarà esclusa dalla base imponibile ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettera b), del Decreto IVA.

Questo il parere espresso dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 132 del 15 maggio 2020

 

18 maggio 2020

Vincenzo D’Andò

 

Queste informazioni sono tratte dal Diario Quotidiano pubblicato su CommercialistaTelematico