Analizziamo il principio di derivazione, cioè quel principio che richiede l’imputazione a conto economico di costi e ricavi per essere considerati rilevanti a livello fiscale.
L’analisi di questo principio è importante tutte le volte che si lavora al bilancio d’esercizio. In questo articolo puntiamo il mouse sul bilancio delle microimprese e sulle problematiche specifiche che generano il principio di derivazione.
Il principio di derivazione semplice è tratto dagli artt. 83, comma 1, e 109, comma 4, del D.P.R. del 22 dicembre 1986, n. 917.
Con essa, si intende quel percorso tecnico del componente positivo o negativo, perché lo stesso possa avere, attraverso l’imputazione al conto economico, rilevanza fiscale.
In altri termini, il componente positivo (ricavo) o negativo (costo) è riconosciuto ai fini fiscali, dopo essere stato imputato al conto economico.
Questa è la regola a cui si devono attenere le microimprese di cui all’art. 2435-ter c.c. (i successivi riferimenti alle norme consentono, a chi voglia approfondire gli argomenti, di poter risalire agevolmente a questi ultimi).
Le microimprese
Quali sono le microimprese?
Come anticipato, l’art. 2435-ter c.c. stabilisce le condizioni perchè l’impresa possa essere considerata micro-impresa e usufruire di talune agevolazioni nella redazione del bilancio.
Ebbene, sono considerate micro-imprese le società che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati e che, nel primo esercizio, o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
Quando le società, per il secondo esercizio consecutivo, abbiano superato due dei predetti limiti, devono redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma abbreviata o in forma ordinaria.
Gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione delle micro-imprese sono determinati secondo le regole previste dall’art. 2435-bis c.c..
In particolare, le micro-imprese sono esonerate dalla redazione:
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del rendiconto finanziario, di cui all’art. 2425-ter c.c.;
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della nota integrativa, a condizione che, in calce allo stato patrimoniale, risultino le seguenti informazioni [si veda l’art. 2427 c.c., comma 1, nn. 9) e 16)]:
- “l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest’ultime sono distintamente indicati”;
- “l’ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli spettanti, agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso d’interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia,nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria”;
- “l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest’ultime sono distintamente indicati”;
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della relazione sulla gestione, quando in calce allo stato patrimoniale risultino le seguenti informazioni [si veda l’art. 2428, nn. 3) e 4)]:
- “il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l’indicazione della parte di capitale corrispondente;
- il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell’esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l’indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni”.
- “il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l’indicazione della parte di capitale corrispondente;
Il principio di derivazione rafforzata
Il principio di derivazione rafforzata evidenzia, o meglio, dispone la prevalenza dei criteri civilistici rispetto a quelli fiscali.
Giova ricordare che il D.M. 1° aprile 2009, n. 48, del Ministero dell’Economia e delle finanze (“Regolamento IAS”), con effetto 1° gennaio 2008, ha rafforzato il principio di derivazione del reddito imponibile dal risultato di bilancio IAS compliant dando rilievo alle relative qualificazioni, classificazioni ed imputazioni temporali, come di seguito andiamo a dettagliare, e consentendo il superamento di quegli ostacoli conseguenti alla gestione del doppio – binario fra valori civilistici e valori fiscali.
Questo principio, per i soggetti OIC Adopter, è decorso dal bilancio redatto successivamente all’esercizio in corso al 31 dicembre 2015.
Orbene, l’art. 83, del suddetto D.P.R. n. 917/1986 (come modificato dall’art. 13-bis, comma 2, lett. a), n. 1, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito nella L. 27 febbraio 2017, n. 19), ha stabilito che:
- il reddito totale dell’esercizio chiuso nel periodo d’imposta è quantificato apportando, all’utile o alla perdita discendente dal conto economico, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all’applicazione dei criteri stabiliti nel predetto D.P.R. n. 917/1986 (in particolare della sua Sez. I, che comprende gli artt. dall’81 al 116);
- quando si tratta di attività che godono di regimi di parziale o totale detassazione del reddito, le relative perdite fiscali devono avere rilevanza nella stessa misura in cui assumerebbero rilievo i risultati posi