Il Fisco è legittimato, nel corso del giudizio instaurato dal contribuente creditore, ad opporre in compensazione i propri crediti certi liquidi ed esigibili? L’Amministrazione finanziaria titolare di controcrediti, è comunque legittimata ad opporli nel corso di un giudizio instaurato dal contribuente per ottenere il rimborso dei propri, spettando al giudice, previa verifica, la pronuncia della compensazione?
Compensazione di crediti liquidi ed esigibili: profili generali
Abbiamo compensazione di crediti in senso tecnico-giuridico (artt. 1241-1242-1243 del codice civile), quando due persone sono contestualmente creditore e debitore l’un l’altro in forza di distinti rapporti (reciprocità delle obbligazioni).
I debiti reciproci si estinguono fino a concorrenza del loro ammontare dal giorno della loro coesistenza (esempio: quello del deposito di una sentenza della Cassazione che ha reso immediatamente esigibile e liquido il debito), essendo indifferente il momento in cui sono sorti (Cassazione, Sez. III, sentenza n. 4983 dell’11 marzo 2004).
Essa è un modo di estinzione satisfattorio dell’obbligazione diversa dall’adempimento (compensazione equivale a pagamento).
La compensazione legale opera automaticamente dal momento della coesistenza di reciproci debiti omogenei, liquidi ed esigibili, mentre la compensazione giudiziale si verifica quando il debito opposto, anche se non liquido, è di facile e pronta liquidazione.
La compensazione legale opera dal momento in cui sorge, in modo liquido ed esigibile, l’ultimo dei crediti reciproci.
Nell’ipotesi di compensazione giudiziale, l’effetto estintivo opera solamente dalla data della sentenza, poiché con essa il credito illiquido diventa liquido.
La compensazione volontaria si verifica quando i debiti reciproci non presentano requisiti per creare compensazione legale o giudiziale e l’estinzione si verifica per effetto di contratto con cui le parti rinunciano reciprocamente ai rispettivi crediti.
La pronuncia sulla compensazione legale si risolve in accertamento dell’avvenuta estinzione dei reciproci crediti delle parti fin dal momento in cui sono venuti a coesistenza (Cassazione, Sez. III, sentenza n. 11146 del 16 luglio 2003).
Ai fini della compensazione legale rileva omogeneità delle obbligazioni, liquidità ed esigibilità dei crediti e esistenza per ciascun credito di titolo diverso (Cassazione, Sez. III, sentenza n. 1955 del 10/02/2003).
Compensazione legale e giudiziale non possono essere rilevate d’ufficio (Cassazione, Sez. III sentenza n. 3823 dell’01/04/1995).
Compensazione crediti: giudizio cognitorio
Qualora il contribuente agisca in giudizio per ottenere il rimborso di un proprio credito di imposta, l’Amministrazione finanziaria, ferma restando la facoltà di esercitare discrezionalmente i poteri autoritativi di sospensione del pagamento delle somme pretese dal creditore e di pronuncia di compensazione nel caso sia a propria volta titolare di controcrediti tributari nei confronti del contribuente, è comunque legittimata, nel corso del giudizio instaurato dal contribuente creditore, ad opporre, ai sensi dell’art.1243 cod.civ., in compensazione i propri crediti certi, liquidi ed esigibili, spettando conseguentemente al giudice la verifica della ricorrenza dei requisiti richiesti per la pronuncia della compensazione legale. (Corte