Il contribuente (nel caso in esame, un'agenzia di viaggi) che versa più imposte non può ottenere il risarcimento al commercialista se non lo ha autorizzato ad aderire al regime agevolato.
Infatti per poter beneficiare del regime agevolativo di cui all’art. 74 ter, comma 2, del Dpr n. 633/1972, il contribuente (agenzia di viaggi) deve essere in possesso dell’autorizzazione di cui all’art. 9 della legge n. 217/1983 (Cass. n. 21944/2019).
Agenzie viaggi e regime speciale IVA: normativa di riferimento
L’art. 74 ter del Dpr n. 633/1972 stabilisce che le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e di turismo costituiscono una prestazione di servizi unica, anche se le stesse siano rese dalle predette agenzie tramite mandatari ma non a quelle che agiscono in nome e per conto dei clienti.
Tale disposizione disciplina, in sostanza, il regime speciale Iva per le agenzie di viaggio e i tour operator che vendono pacchetti turistici ai clienti.
Trattasi di attività che organizzano e vendono in proprio o tramite rappresentanti (mandatari con rappresentanza) pacchetti turistici (art. 2 D.Lgs. n. 111/95) ed hanno ad oggetto più prestazioni dietro pagamento di un corrispettivo che rappresenta un’unica operazione. In tale modo il corrispettivo percepito dal cliente viene confrontato con i costi sostenuti dall’agenzia di viaggio per le prestazioni si servizi effettuati da terzi e l’acquisto di beni.