Sono particolarmente interessanti i principi recentemente espressi dalla Corte di Cassazione, che investono i medici di base, e che richiamano e condensano precedenti pronunce del medesimo organo di legittimità.
Sono particolarmente interessanti i principi espressi dalla Corte di Cassazione, con l’ordinanza n.24702 del 3 ottobre 2019, che investono i medici di base, che richiamano e condensano precedenti pronunce del medesimo organo di legittimità.
Il fatto: medico pediatra convenzionato e IRAP
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza della CTR della Lombardia, che ne ha rigettato l’appello avverso la sentenza della CTP di Milano, che a sua volta aveva accolto il ricorso del medico pediatra di base, convenzionato con il SSN, contro il silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria all’istanza di rimborso delle somme che egli aveva versato, a titolo d’IRAP, per gli anni dal 2000 al 2004 e dal 2006 al 2009, sull’assunto che la sua attività non integrasse il presupposto impositivo dell’IRAP, consistente nell’autonoma organizzazione.
La CTR ha motivato nei seguenti termini il rigetto del gravame:
«nella fattispecie è evidente che il medico non dispone di personale dipendente ma ha corrisposto compensi a colleghi per le sostituzioni occorse nello svolgimento della sua attività di medico di base e che l’ufficio è incorso in un errore nel considerare come euro gli importi dichiarati per gli anni 2000- 2001 che infatti si dimezzano dal 2002 in poi con l’introduzione della moneta unica europea, per cui il valore dei beni strumentali può essere considerato non superiore all’id quod plerumque accidie, trattandosi di un lavoratore parasubordinato pubblico che deve dotarsi obbligatoriamente per convenzione di una struttura di personale e beni strumentali.» (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata).
Il pensiero della Corte in tema di Irap e medico di base convenzionato
La Corte, richiamando e facendo propri una serie di precedenti, ha affermato una serie di principi:
- in ordine alla rilevanza della disponibilità, da parte del professionista contribuente, di uno studio dove esercitare la propria attività, questa Corte, con riferimento ai medici di medicina generale convenzionati con il SSN, ha stabilito che:
«In tema di IRAP, la disponibilità, da parte dei medici di medicina generale convenzionati con il SSN, di uno studio, avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature indicate nell’art. 22 dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con d.P.R. n. 270 del 2000, rientrando nell’ambito del “minimo indispensabile” per l’esercizio dell’attività professionale, ed essendo obb