L’Ispettorato del Lavoro fornisce chiarimenti in relazione a una problematica sorta in sede di comunicazione dei lavoratori intermittenti della cui prestazione si intende avvalersi il datore: tale errore comporta che se all’interno di ciascuna mail vengono caricati più allegati, i dati dei lavoratori non vengono correttamente caricati in banca dati con la conseguenza che gli ispettori potrebbero contestare un illecito.
La Nota dell’Ispettorato fornisce così una soluzione provvisoria, specificando che gli organi ispettivi dovranno tenere conto della problematica e interpellare di volta in volta la Direzione Generale dei sistemi informativi per conoscere se la comunicazione, pur se con errore bloccante, è stata realmente inviata.
Il lavoro intermittente
Con il Decreto Legislativo n. 81/2015, art. 13 e ss., è stato riformato l’istituto del lavoro intermittente, definito anche come “job on call”, ovvero ancora “lavoro a chiamata”: tali espressioni la dicono lunga sulla tipologia di lavoro che si va a instaurare, con un contratto di lavoro che si basa proprio sulla “chiamata” da parte del datore di lavoro al lavoratore intermittente.
Questa tipologia contrattuale (che è diffusa solamente nel settore privato e non trova applicazione nei rapporti di lavoro con le Pubbliche Amministrazioni) comporta che un lavoratore si mette a disposizione di un datore di lavoro, il quale può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente, sulla base delle esigenze individuate dai contratti collettivi, anche qualora le prestazioni richieste derivano da specifici picchi di attività, nell’arco della settimana, del mese oppure dell’anno.
Soggetti interessati al lavoro intermittente
Tale tipologia contrattuale prevede che il contratto possa essere stipulato solamente con lavoratori:
- con e