Le forme di invalidità dell’atto tributario non sono rilevabili d’ufficio, né possono essere fatte valere per la prima volta nel giudizio di Cassazione.
Il processo tributario è circoscritto alla legittimità della pretesa impositiva avanzata con l’atto impugnato sulla base dei presupposti di fatto e di diritto in esso contenuti.
Si prende spunto dalla sentenza n. 12313/2018 della sezione quinta della Cassazione per ripercorrere l’iter per considerare la nullità degli atto tributario.
La normativa sulla nullità dell'atto tributario
L’art. 42 del Dpr n. 600/1973 stabilisce al terzo comma che l'accertamento è nullo se l'avviso non reca la sottoscrizione, le indicazioni, la motivazione di cui al presente articolo e ad esso non è allegata la documentazione di cui all'ultimo periodo del secondo comma; quest’ultimo recita che se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto nè ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato