Le forme di invalidità dell’atto tributario non sono rilevabili d’ufficio, né possono essere fatte valere per la prima volta nel giudizio di cassazione; il processo tributario è circoscritto alla legittimità della pretesa impositiva avanzata con l’atto impugnato sulla base dei presupposti di fatto e di diritto in esso contenuti.
Si prende spunto da una recente sentenza di Cassazione per ripercorrere le motivazioni che portano alla nullità dell’atto tributario.
Le forme di invalidità dell’atto tributario non sono rilevabili d’ufficio, né possono essere fatte valere per la prima volta nel giudizio di Cassazione.
Il processo tributario è circoscritto alla legittimità della pretesa impositiva avanzata con l’atto impugnato sulla base dei presupposti di fatto e di diritto in esso contenuti.
Si prende spunto dalla sentenza n. 12313/2018 della sezione quinta della Cassazione per ripercorrere l’iter per considerare la nullità degli atto tributario.
La normativa sulla nullità dell’atto tributario
L’art. 42 del Dpr n. 600/1973 stabilisce al terzo comma che l’accertamento è nullo se l’avviso non reca la sottoscrizione, le indicazioni, la motivazione di cui al presente articolo e ad esso non è allegata la documentazione di cui all’ultimo periodo del secondo comma; quest’ultimo recita che se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto nè ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’at