La Formazione Professionale Continua dei Commercialisti

Scadrà al 31/12/2019 il triennio formativo 2017-2019 per la formazione professionale continua degli iscritti negli Albi tenuti dagli ODCEC.

Dal 1° gennaio 2017 è iniziato a decorrere il nuovo triennio formativo 2017 – 2019 per la formazione professionale continua degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

 

I crediti necessari

Ogni professionista è chiamato ad adempiere, anche alla luce delle conseguenze che ne possono derivare in materia disciplinare, sulla base del nuovo Codice delle sanzioni disciplinari approvato dal CNDCEC e in vigore dal 1° gennaio 2017 alle disposizioni sulla formazione continua.

Per l’assolvimento dell’obbligo di formazione l’iscritto nell’Albo è tenuto ad acquisire in ciascun triennio formativo 90 crediti professionali, mediante le attività formative previste dal Regolamento stesso, che l’iscritto può scegliere liberamente in relazione alle proprie esigenze professionali.

Almeno 9 crediti però devono in ogni caso essere acquisiti mediante attività formative aventi ad oggetto l’ordinamento, la deontologia, i compensi, l’organizzazione dello studio professionale, la normativa antiriciclaggio e le tecniche di mediazione.

 

Il minimo

In ciascun anno l’iscritto deve inoltre acquisire un minimo di 20 crediti formativi professionali; qualora un iscritto acquisisca in un anno più di 20 crediti, quelli eccedenti, compresi quelli speciali, possono essere riportati nel computo di quelli necessari per assolvere l’obbligo formativo triennale, ma non possono sostituire i 20 crediti minimi da conseguire nel corso di ciascun anno formativo.

Quando l’obbligo formativo decorre dal secondo e terzo anno del triennio in corso, l’iscritto è tenuto ad acquisire rispettivamente 60 crediti formativi professionali nel biennio e 30 crediti formativi professionali nell’anno.

 

 

Formazione a distanza

Tramite le attività di formazione a distanza che utilizzano tecnologie di identificazione biometrica gli iscritti possono acquisire senza alcun limite crediti formativi; se invece sono svolte a distanza con strumenti che non si avvalgono di tecnologie di identificazione biometrica, gli iscritti possono acquisire un massimo di 20 crediti annuali, fatta eccezione per gli iscritti affetti da disabilità permanente e per le iscritte nei periodi di gravidanza e nei primi due anni successivi al parto che possono acquisire fino a 30 crediti formativi annuali.

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Gli iscritti che superano il 65° anno di età in una data compresa nel triennio in corso, gli iscritti nell’elenco speciale e coloro che non esercitano neanche occasionalmente la professione, possono acquisire un massimo di 6 crediti formativi annuali in attività svolte a distanza con strumenti che non si avvalgono di tecnologie di identificazione biometrica.

Riduzioni del numero di crediti formativi da maturare sono concesse all’iscritto nell’Albo che compia il 65° anno di età in una data compresa nel triennio in corso, all’iscritto nell’elenco speciale e all’iscritto nell’Albo che non eserciti neanche occasionalmente la professione.

 

 

Esenzioni

L’iscritto può infine essere esentato dallo svolgimento della formazione professionale continua nei seguenti casi:

  • maternità, con facoltà dell’iscritta di ripartire la riduzione dei 45 crediti formativi professionali nel periodo compreso tra i mesi di gravidanza e fino al compimento del primo anno del bambino. L’esonero può essere concesso al padre iscritto nell’Albo quando ricorrano le condizioni relative al congedo di paternità ed è riconosciuto anche ai genitori adottivi o affidatari;
  • servizio civile volontario, malattia, infortunio, assenza dall’Italia, che determinino l’interruzione dell’attività professionale per almeno 6 mesi. L’esenzione comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel triennio formativo in misura proporzionale al periodo di effettiva interruzione dell’attività professionale;
  • malattia grave debitamente documentata del coniuge, dei parenti e degli affini entro il 1° grado e dei componenti il nucleo familiare;
  • altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore; Il Consiglio dell’Ordine valuta e decide discrezionalmente sulla istanza di esonero.

 

 

Gli Ordini verificano

Infine si ricorda che è compito degli Ordini territoriali verificare l’assolvimento dell’obbligo formativo da parte degli iscritti tramite verifiche annuali con riferimento al numero minimo annuo di crediti formativi e al termine di ogni triennio con riferimento al numero triennale dei crediti e al numero dei crediti che devono essere acquisiti mediante attività formative aventi ad oggetto l’ordinamento, la deontologia, i compensi, l’organizzazione dello studio professionale, la normativa antiriciclaggio e le tecniche di mediazione.

ICOTEA, Istituto qualificato nel campo della Formazione, accreditato dal MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e delle Ricerche), con Decreto del 23/09/2013 GU n. 242 del 15/10/2013; Decreto n. AOODGPER: 6833 del 19/09/2012; Decreto n. 474/668 del 31/10/2006; dal Ministero della Giustizia con Decreto del 21/09/2010 n. 123 e PDG del 11/01/2011 n. 164; dal Ministero dello Sviluppo Economico aut. prot. N. 0017933 del 30/07/2015; Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti allo svolgimento di corsi di formazione professionale ai sensi del D.M. 198/91 art. 7 co° 2. eroga corsi che rilasciano CFP per commercialisti e revisori contabili.

Iscrivendosi ad uno o più corsi, è possibile frequentare lezioni delle singole materie e sostenere i relativi esami, ricevendo poi un attestato che riconosce la partecipazione e le conoscenze acquisite durante il corso.

Numerosi i corsi singoli rivolti a laureati e diplomati e numerose sono le agevolazioni previste per tutti coloro i quali scelgono i corsi ICOTEA:

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Per qualsiasi informazione, è possibile visitare il sito oppure inviare una mail a icotea@icotea.it.

 

Venerdì 21 Giugno 2019