Non va fatta confusione tra la posizione del soggetto che esercita il diritto alla detrazione dell’imposta versata nell’operazione di acquisto a monte, o che, in caso di eccedenza a credito, ne chiede il rimborso con la dichiarazione fiscale, con la posizione del soggetto che ha assolto l’Iva in rivalsa nei confronti del soggetto passivo, emittente la fattura, e che, sul presupposto del parziale o totale pagamento indebito di detta somma, ne chiede la restituzione, anziché al soggetto passivo, direttamente al fisco. Le due fattispecie sono ancorate a presupposti differenti, che non ne consentono la fungibilità. Dal compimento dell’operazione imponibile scaturiscono tre rapporti, i quali, peraltro, pur essendo collegati, non interferiscono
Non va fatta confusione tra la posizione del soggetto che esercita il diritto alla detrazione dell’imposta versata nell’operazione di acquisto a monte, o che, in caso di eccedenza a credito, ne chiede il rimborso con la dichiarazione fiscale, con la posizione del soggetto che ha assolto l’Iva in rivalsa nei confronti del soggetto passivo, emittente la fattura, e che, sul presupposto del parziale o totale versamento indebito di detta somma, ne chiede la restituzione, anziché al soggetto passivo, direttamente al fisco.
Le due fattispecie sono ancorate a presupposti differenti, che non ne consentono la fungibilità. Dal compimento dell’operazione imponibile scaturiscono tre rapporti, i quali, peraltro, pur essendo collegati, non interferiscono.
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 23288 del 27/09/2018, ha chiarito come si conforma, anche ai fini processuali, il rapporto trilatero Iva.
Nel caso di specie, l’Università di Genova aveva acquistato da una Srl un compendio immobiliare, e, ritenendo applicabile l’art. 127-quinquies della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R 26 ottobre 1972, n. 633, e dunque l’aliquota Iva del 10%, in luogo di quella applicata del 20%, lo stesso Ente aveva presentato istanza all’erario, per la restituzione della maggiore impos