Pensionati non residenti: al via i controlli sull’esistenza in vita

L’INPS ha specificato la modalità per l’accertamento in vita dei percettori di pensione italiana residenti all’Estero la quale, a partire dal 2017, risulta essere notevolmente implementata, con un controllo a due fasi, suddiviso per area geografica. I pensionati, a seguito della ricezione della comunicazione, dovranno comunicare direttamente la propria esistenza in vita, pena la sospensione della pensione erogata

Il Messaggio n. 4077/2018 dell’Istituto Previdenziale ha specificato la modalità per l’accertamento in vita dei percettori di pensione italiana residenti all’Estero, la quale a partire dal 2017 risulta essere notevolmente implementata, con un controllo a due fasi, suddiviso per area geografica. I pensionati, a seguito della ricezione della comunicazione, dovranno comunicare direttamente la propria esistenza in vita, pena la sospensione della pensione erogata.

Accertamento di esistenza in vita dei pensionati non residenti

A partire dall’anno 2017 è cambiata la modalità attraverso la quale l’INPS si occupa di gestire le pensioni nei confronti dei non residenti: lo specifica il Messaggio INPS n. 4077 dello scorso 2 ottobre 2018. In particolare, è stato introdotto l’accertamento generalizzato dell’esistenza in vita con elementi di novità rispetto agli anni precedenti.

Con la nuova configurazione infatti l’Istituto adotta degli specifici criteri per identificare i soggetti che devono essere sottoposti a verifica di esistenza in vita, senza comportare eccessivi oneri a carico dei pensionati.

Va specificato che il controllo in esame opera solamente per quei Paesi con i quali l’INPS non abbia stipulato accordi di collaborazione per lo scambio di informazioni sul decesso dei pensionati comuni, e in tale circostanza si avvale dell’attività di Citibank, ossia l’istituto di credito incaricato del pagamento delle prestazioni pensionistiche all’estero.

Prima fase

A partire da ottobre 2018 così è stato dato avvio alla prima fase della procedura di accertamento generalizzato dell’esistenza in vita, la quale terminerà a marzo 2019. In tale fase i pensionati hanno ricevuto una comunicazione da parte di INPS, con la quale si specifica che essi dovranno far pervenire le attestazioni di esistenza in vita entro il 12 febbraio 2019.

Quanto detto vale per alcuni specifici paesi, che sono quelli afferenti all’area del continente africano, di Australia ed Europa, ad esclusione dei Paesi scandinavi, dei Paesi dell’Est Europa e degli Stati limitrofi.

Nel caso di mancata attestazione, il pagamento della rata di marzo 2019 potrà avvenire solamente in contanti presso le agenzie Western Union del paese di residenza.

Qualora non venga riscossa personalmente da parte del soggetto oppure non sia prodotta attestazione di esistenza in vita, a partire dal 19 marzo 2019 la pensione sarà sospesa, con la conseguenza che non sarà più possibile riscuotere le rate a partire da aprile 2019.

Seconda fase

La seconda fase avverrà a partire dal mese di febbraio 2019 e continuerà fino al mese di luglio 2019, e prevede l’invio di tale comunicazione ai soggetti residenti in diversa area geografica. Infatti la comunicazione verrà inviata per i paesi appartenenti all’area del Sud America, del centro America, nord America, Asia, Estremo Oriente, Paesi scandinavi, Stati dell’est Europa e paesi limitrofi.

Anche in tale circostanza, nel caso in cui l’attestazione non sia prodotta entro giugno 2019, il pagamento della rata di luglio potrà avvenire in contanti presso le agenzie Western Union nel paese di residenza, mentre in caso di mancata riscossione personale ovvero di produzione di attestazione di esistenza in vita entro 19 luglio 2019 il pagamento delle pensioni sarà sospeso a partire dalla rata di agosto.

Le eccezioni

Esistono però delle eccezioni per alcuni gruppi di pensionati. Infatti, è stato ritenuto non opportuno inviare la richiesta di prova di esistenza in vita per:

  • titolari di pensioni che sono oggetto di scambio mensile di informazione con le istituzioni previdenziali tedesche svizzere;
  • beneficiari che hanno riscosso la pensione agli sportelli di Western Union;
  • beneficiari che di propria iniziativa hanno fornito a Citibank una valida attestazione o certificazione di esistenza in vita;
  • beneficiario di trattamento pensionistico i cui pagamenti sono già stati sospesi da Citibank a seguito di mancato completamento delle precedenti campagne di accertamento di esistenza in vita.

Antonella Madia

14 novembre 2018