Incostituzionalità della norma che impone il contributo consortile indipendentemente dal beneficio fondiario

E’ incostituzionale la norma che prevede il pagamento degli oneri al consorzio di bonifica indipendentemente dal fatto che tale onere finanziario produca un beneficio al proprietario del terreno o immobile sito nel territorio di competenza del consorzio

consorzio di bonifica1. Normativa di riferimento
2. Disciplina consorzi di bonifica
3. Presupposti dell’imposizione consorziale
4. Orientamenti della giurisprudenza di legittimità in tema di presupposti di imponibilità del contributo consortile
5. Consorzi di bonifica: incostituzionale la norma che impone il contributo indipendentemente dal beneficio fondiario (Corte Cost. 19 ottobre 2018, n.188)
5.1. Principio di diritto
5.2. Il caso
5.3. Questione di legittimità sollevata dal giudice a quo
5.4. La decisione

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1.  Normativa di riferimento

Il dato normativo generale in materia di contributi dovuti ai consorzi di bonifica, è dettata dall’art. 860 c.c., che così enuncia: I proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l’esecuzione, la manutenzione e l’esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica” e dal R. D. 13 febbraio 1933, n. 215, recante “Nuove norme per la bonifica integrale”; Tale materia, altresì, rientra nella competenza della legislazione regionale (art. 117 Cost.).

2.  Disciplina consorzi di bonifica

I Consorzi di Bonifica, i cui ambiti territoriali sono definiti con riferimento ai bacini idrografici, garantiscono una efficace funzione di presidio e di tutela territoriale grazie alla loro presenza sul territorio; sono enti economici di diritto pubblico, amministrati dagli stessi consorziati, che coordinano interventi pubblici e privati nel settore delle opere idrauliche e dell’irrigazione.

L’attività di bonifica del territorio e di manutenzione dello stesso è disciplinata, come anzi detto, dal vetusto, e ancora vigente, R. D. 13 febbraio 1933, n. 215, recante “Nuove norme per la bonifica integrale”, che statuisce che i proprietari degli immobili siti nel comprensorio che traggono beneficio dalla bonifica sono tenuti alla contribuzione delle opere di competenza che non siano a totale carico dello Stato.

Al predetto Regio Decreto si rifanno gli artt. 857-865 del Codice Civile; con le norme in esame il legislatore stabilisce che possono essere dichiarati soggetti a bonifica, per il conseguimento di fini igienici, demografici, economici o di altri fini sociali, i terreni che si trovano in un comprensorio, in cui insistono laghi, stagni, paludi e terre paludose, ovvero costituito da terreni montani dissestati nei riguardi idrogeologici e forestali, o da terreni estensivamente coltivati per gravi cause d’ordine fisico o sociale, i quali siano suscettibili di una radicale trasformazione dell’ordinamento produttivo.

A tal fine è prevista la creazione di Consorzi tra i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio per l’esecuzione la manutenzione e l’esercizio delle opere di bonifica o tra enti locali per la gestione di uno o più servizi e per l’esercizio associato di funzioni.

Predetti consorzi si caratterizzano per essere soggetti autonomi rispetto ai loro partecipanti e, a seconda che esista o meno un piano generale di bonifica, possono distinguersi in Consorzi di bonifica in senso proprio (aventi la natura di persone giuridiche pubbliche) ovvero Consorzi di miglioramento fondiario (aventi la natura di persone giuridiche private, salvo che siano riconducibili ad un interesse nazionale per la vastità del territorio o per l’importanza delle loro funzioni).

L’art. 860 c.c. dispone che, i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l’esecuzione la manutenzione e l’esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica.

In sintesi, pertanto, le finalità dei Consorzi di bonifica sono:

  • la difesa dalle esondazioni per la sicurezza della campagna e della città;
  • l’irrigazione e la razionale utilizzazione del bene acqua ad usi plurimi;
  • la difesa del suolo nei territori di collina e montagna;
  • la vigilanza sul territorio;
  • la partecipazione all’azione di pianificazione territoriale.

In riferimento alla disciplina dei Consorzi di bonifica, a tal proposito occorre dare definizione del piano di bonifica, piano di classifica, piano di riparto e del contributo di bonifica:

Piano di Bonifica

elenco delle opere pubbliche di bonifica che rivestono preminente interesse generale per la sicurezza territoriale e per lo sviluppo economico del comprensorio

 

Piano di Classifica degli immobili

 

individua i benefici derivanti dalle opere pubbliche di bonifica, stabilisce i parametri per la quantificazione dei medesimi e i conseguenti indici per la determinazione dei contributi. Il piano di classifica viene approvato dalla Giunta Regionale e pubblicato sul BURP.

Piano di Riparto delle spese consortili

determina la ripartizione dei contributi a carico della proprietà interessata per l’adempimento dei fini istituzionali dei Consorzi di bonifica ed è effettuato sulla base della spesa prevista nei bilanci preventivi

 

Contributo di Bonifica

 

quel contributo che ricade sui proprietari di beni immobili situati nel perimetro di contribuenza. 
I proprietari di beni immobili, agricoli ed extra agricoli, situati nel perimetro di contribuenza, che traggono un beneficio diretto e specifico dalle opere pubbliche di bonifica gestite dal Consorzio, sono obbligati al pagamento dei contributi di bonifica relativi alle spese per la manutenzione, esercizio e gestione delle opere pubbliche di bonifica e delle spese di funzionamento del Consorzio, detratte le somme erogate dalla Regione e/o da altri Enti pubblici per la manutenzione anche straordinaria e l’esercizio delle opere pubbliche di bonifica.

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Avv. Maurizio Villani

Avv. Lucia Morciano

24 novembre 2018

 

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