Il quesito sulla natura giuridica della successione tra Equitalia Spa ed Agenzia delle Entrate-Riscossione non è certamente un mero esercizio dottrinale, dal momento che la questione ha evidenti risvolti pratici per gli innumerevoli giudizi pendenti, suscettibili di essere interrotti o meno, che vedono parte in causa il concessionario della riscossione, e la scelta tra le possibili ipotesi proposte conduce, come vedremo, a soluzioni diametralmente opposte e di indubbio impatto
Il quesito sulla natura giuridica della successione tra Equitalia Spa ed Agenzia delle Entrate – Riscossione non è certamente un mero esercizio dottrinale, dal momento che la questione ha evidenti risvolti pratici per gli innumerevoli giudizi pendenti, suscettibili di essere interrotti o meno, che vedono parte in causa il concessionario della riscossione, e la scelta tra le possibili ipotesi proposte conduce, come vedremo, a soluzioni diametralmente opposte e di indubbio impatto.
Prima di iniziare con un breve riassunto sulla storia del concessionario unico della riscossione, ricordiamo che Equitalia Spa era la Holding a totale capitale pubblico (51% detenuto da Agenzia delle Entrate e 49% da INPS) incaricata dello svolgimento di due attività:
1) Agente Unico della riscossione su tutto il territorio nazionale (ad esclusione della Sicilia) attraverso Equitalia Servizi di Riscossione Spa.
2) Gestore del FUG (Fondo Unico di Giustizia) ove confluiscono le somme sequestrate nell’ambito di procedimenti penali ed in genere i proventi dei beni confiscati alla criminalità organizzata, attraverso Equitalia Giustizia Spa.
Il cosiddetto “sistema Equitalia”, malgrado non si chiamasse ancora così, vide la luce nell’anno 2005 allorché il Governo in carica, emanando il DL n. 203/2005 (Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) convertito in Legge n. 248/2005 decise di porre fine al precedente sistema della riscossione frammentata e disomogenea in cui operavano sul territorio italiano circa 40 società, controllate per lo più di istituti bancari, che esercitavano l’attività di riscossione su delega dello Stato in funzione delle rispettive aree geografiche di appartenenza (in Lombardia, ad esempio, concessionario del servizio nazionale di riscossione dei tributi per le Province di Como e Lecco era la Rileno Spa, controllata da Credito Valtellinese Scarl).
Ai sensi dell’art. 3 del DL 203/2005 venne dunque istituito il sistema nazionale della riscossione e costituita la società Riscossione Spa, che assunse in seguito la denominazione di Equitalia a partire dal 12/03/2007, e la prima riorganizzazione societaria che interessò tutto il territorio nazionale, ad esclusione della Sicilia, consentì una riduzione delle società concessionarie da 38 a 16 (su base prevalentemente regionale); con la seconda riorganizzazione del 2010 i 16 agenti della riscossione vennero fatti confluire in tre sole società corrispondenti alle tre macro regioni in cui viene tradizionalmente divisa la penisola, Equitalia Nord Spa, Equitalia Centro Spa ed Equitalia Sud Spa sotto il controllo della Holding Equitalia Spa.
Per giungere infine al 17 febbraio 2016, data in cui è stata costituita la società Equitalia Servizi di Riscossione Spa, nella quale sono a loro volta confluite, attraverso la fusione per incorporazione a partire dal 01/07/2016, le attività dei tre Agenti della Riscossione superstiti.
Veniamo ora ai giorni nostri, partendo dal dato normativo.
L’art. 1 comma 1 del D.L. n. 193/2016 rubricato “Disposizioni in materia di soppressione di Equitalia ed di patrocinio dell’Avvocatura dello Stato” così dispone:
“A decorrere dal 1° luglio 2017 le società del Gruppo Equitalia sono sciolte, a esclusione della società di cui alla lettera b) del comma 11, che svolge funzioni diverse dalla riscossione. Le stesse sono cancellate d’ufficio dal registro delle imprese ed estinte, senza che sia stata esperita alcuna procedura di liquidazione. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è fatto divieto alle società di cui al presente comma di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia di contratto di lavoro subordinato”.
Il successivo comma 3 puntualizza:
“Al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione, è istituito, a far data dal 1° luglio 2017, un ente pubblico economico, denominato “Agenzia delle entrate-Riscossione”, ente strumentale dell’Agenzia delle entrate sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell’economia e delle finanze. L’Agenzia delle entrate provvede a monitorare costantemente l’attività dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, secondo principi di trasparenza e pubblicità.
L’ente subentra, a titolo universale,