La sospensione del processo non è applicabile allorché la causa tributaria ipotizzata quale pregiudicante penda in grado di appello, potendo in tal caso trovare applicazione solo l’art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., secondo il quale il giudice ha facoltà di sospendere il processo ove una delle parti invochi l’autorità di una sentenza a sé favorevole, ma non ancora definitiva
La sospensione del processo non è applicabile allorché la causa tributaria ipotizzata quale pregiudicante penda in grado di appello, potendo in tal caso trovare applicazione solo l’art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., secondo il quale il giudice ha facoltà di sospendere il processo ove una delle parti invochi l’autorità di una sentenza a sé favorevole, ma non ancora definitiva.
Sono queste le conclusioni raggiunte dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 12900 del 24 maggio 2018.
Il caso
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, impugnando la sentenza della CTR con la quale è stato annullato l’accertamento emesso nei confronti del contribuente per la ripresa a tassazione di redditi di partecipazione del contribuente a società a ristretta base sociale per l’anno 2005.
L’Agenzia delle Entrate prospetta la violazione dell’art. 295 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., dolendosi del fatto che il giudice di merito abbia omesso di sospendere il giudizio, malgrado la natura pregiudiziale del procedimento relativo alla società, considerando le statuizioni di annullamento dell’accertamento nei confronti del sodalizio rese dal giudice di appello definitive, senza invece avvedersi che la pronunzia della CTR resa nei confronti della società non era ancora definitiva per non essere passata in giudicato. Circostanza che l’avrebbe dovuta indurre a sospendere il giudizio.
La Corte ritiene infondato il motivo di ricorso proposto.
“In effetti, questa Corte, decidendo fattispecie omologhe alla presente, nelle quali il giudice di merito aveva annullato l’avviso di accertamento emesso nei confronti di socio di società di capitali a ristretta base partecipativa in relazione a precedente annullamento dell’avviso emesso a carico della società prodromico con sentenza non passata in giudicato, aveva ritenuto, con orientamento consolidato, che l’accertam