Mancata risposta all’invito, contenzioso precluso

L’omessa risposta al questionario dell’amministrazione finanziaria preclude l’utilizzo dei documenti richiesti nella successiva fase del contenzioso. L’invito mira ad assicurare un dialogo preventivo tra contribuente e fisco per favorire la definizione delle rispettive posizioni così da evitare l’instaurazione del contenzioso giudiziario. Pertanto, l’invito, trasmesso nel rispetto dei canoni di lealtà, correttezza e collaborazione propri degli obblighi di solidarietà della materia tributaria, è da intendere come mera facoltà e non obbligo, anche se il contribuente dovrà valutare con attenzione le conseguenze collegate da un eventuale omissione di risposta

La mancata risposta al questionario dell’amministrazione finanziaria preclude l’utilizzo dei documenti richiesti nella successiva fase del contenzioso.

L’invito mira ad assicurare un dialogo preventivo tra contribuente e fisco per favorire la definizione delle rispettive posizioni così da evitare l’instaurazione del contenzioso giudiziario (Cass. n. 16106/2018).

Il legislatore ha previsto la possibilità per l’amministrazione finanziaria di chiedere ai contribuenti dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento tributario mediante l’invio di questionari con invito a restituirli compilati e sottoscritti (art. 32, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973).

Il questionario dell’Agenzia Entrate è un invito con cui l’Amministrazione Finanziaria chiede al contribuente di fornire informazioni e/o di produrre documentazione necessaria ai fini dell’accertamento della situazione fiscale per uno specifico periodo di imposta.

Pertanto l’invito, trasmesso nel rispetto dei canoni di lealtà, correttezza e collaborazione propri degli obblighi di solidarietà della materia tributaria, è da intendere come mera facoltà e non obbligo, anche se il contribuente dovrà valutare con attenzione le conseguenze collegate da un eventuale omissione di risposta.

Nella fattispecie in esame l’ufficio finanziario ha notificato alla società un questionario riguardante costi oggetto di alcune fatture in contestazione; la società non rispondeva al questionario e l’ufficio emetteva avviso di accertamento, impugnato dalla contribuente che produceva i documenti richiesti.

Sia in primo che secondo grado i giudici hanno accolto le eccezioni della società annullando l’atto. L’amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per Cassazione sostenendo che la mancata risposta al questionario di cui all’art. 32, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973, precludeva l’utilizzo della documentazione nella successiva fase del giudizio.

La Corte, accogliendo il ricorso dell’ufficio, ha chiarito preliminarmente che in tema di accertamento fiscale, l’invito inviato dall’Amministrazione finanziaria di cui all’art. 32, comma 4, D.P.R. n. 600/1973, a fornire dati e notizie, assolve alla chiara funzione di assicurare un dialogo preventivo tra fisco e contribuente per definire le rispettive posizioni.

Tale disposizione mira, inoltre, ad evitare l’instaurazione del contenzioso giudiziario e l’eventuale omissione è sanzionata con la preclusione amministrativa e processuale di allegazione di dati e documenti non forniti dall’amministrazione.

Tale inutilizzabilità consegue in modo automatico all’inottemperanza all’invito e non è soggetta all’eccezione di parte, potendo essere rilevata in ogni stato e grado di giudizio. Il contribuente potrà beneficiare di una deroga all’inutilizzabilità solo se ricorrono le condizioni di cui all’art. 32, comma 5 ossia depositando in allegato all’atto introduttivo del giudizio di primo grado le notizie, i dati, i documenti, i libri, e i registri non trasmessi, dichiarando contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste dell’ufficio per causa a lui non imputabile.

La Corte non ha accolto le motivazioni dei giudici di merito che hanno violato le norme procedimentali e processuali tributarie di cui all’art. 32 del D.P.R. n. 600/1973

La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che in tema di utilizzazione di documentazione non prodotta in sede amministrativa ex art.32 D.P.R. n.600/73, la compressione del diritto di difesa, trovando un limite nella corretta gestione dei poteri istruttori il cui esercizio, comunque, deve tendere a consentire di acquisire la documentazione necessaria al fine di una equiparazione tra i poteri dell’amministrazione finanziaria e le garanzie di difesa del contribuente garantiti dalla Costituzione (artt. 24 e 53 Cost.).

Questa tesi è stata poi avvalorata dal legislatore con la Legge n. 28/1999, sia disponendo che l’Ufficio deve informare, contestualmente alla richiesta, delle conseguenze della sua omessa risposta, sia escludendo l’operatività delle preclusioni per il contribuente che alleghi, in sede di presentazione del ricorso, i documenti ed i dati a suo tempo non forniti. (Cass. n. 4669/2018).

In precedenza altri pronunciamenti avevano ribadito il principio consolidato secondo cui la mancata esibizione, in sede amministrativa, dei libri, della documentazione e delle scritture all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate comporta la sanzione dell’inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa, così come previsto dal D.P.R. art. 32 del Dpr n. 600/1973 (Cass. n. 27069/2016).

In realtà il contribuente può avvalersi della deroga di cui all’art. 32, comma 5, solo depositando in allegato al ricorso del giudizio di primo grado le notizie, i dati, i documenti non trasmessi in risposta agli inviti dell’ufficio e dichiarando di non aver potuto adempiere a quanto richiesto per causa a lui non imputabile (Cass. n. 5734/2016).

Diversamente da quanto sopra la giurisprudenza di merito ha affermato che la mancata risposta al questionario non preclude la possibilità di presentare i documenti anche nella fase contenziosa.

L’omessa risposta all’invito non può comportare effetti preclusivi in quanto la facoltà di allegazione viene meno solo se l’amministrazione finanziaria abbia richiesto atti e/o documenti per i quali è prevista la tenuta obbligatoria, a cui sia seguito un rifiuto da parte del contribuente (CTR Lombardia n. 74/2013).

Davide Di Giacomo

12 luglio 2018